Legge fallimentare

Art. 219 fallimento — Circostanze aggravanti e circostanza attenuante

Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

  • 1)se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
  • 2)se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino al terzo.

Testo vigente dal 6 aprile 1942

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 93/1975

    Questione infondata
    29 aprile 1975

    L'art. 217 della vigente legge fallimentare sanziona l'obbligo legale dell'imprenditore di tenere i libri e le scritture contabili, la cui inosservanza, collegata al fallimento, da' luogo ad un reato di pericolo presunto, ed è punita per se stessa, indipendentemente dalle conseguenze dannose che ne possono derivare. Peraltro deve rilevarsi che nello stesso art. 217 la pena edittale della reclusione è prevista nella misura "da sei mesi a due anni", rimettendo al potere discrezionale del giudice la sua determinazione concreta, secondo i criteri enunciati dagli artt. 132 e 133 del c.p.; e inoltre le disposizioni dell'art. 219 consentono l'applicazione di aumenti e diminuzioni con riguardo alle circostanze aggravanti ed attenuanti, offrendo al giudice la possibilità di una equa graduazione anche in rapporto alla entità del danno patrimoniale eventualmente prodotto dalla c.d. bancarotta semplice documentale. Infine l'attenuante prevista dal terzo comma dell'art. 219 per il caso di danno di speciale tenuità deve essere a maggior ragione applicata, quando risulti non esservi stato alcun danno per i creditori. È pertanto da escludere che gli artt. 217 e 219 d.F. siano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

    Art. 3 cost. · Art. 217 fallimento · Art. 219 fallimento

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art219 · fonte del testo

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