Art. 219 fallimento — Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
- 1)se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
- 2)se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino al terzo.
Testo vigente dal 6 aprile 1942
