Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 217, comma

secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 15

settembre 1977 dal Pretore di Brindisi nel procedimento penale a carico

di Filograna Ida ed altri, iscritta al n. 481 del registro ordinanze

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del

14 dicembre 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con sentenza 23 novembre 1972 il Tribunale di Brindisi

dichiarò il fallimento della ditta "New Foto", società di fatto tra i

coniugi Albanese Rodolfo e Filograna Ida e De Battagliarini Olga (madre

del primo e suocera della seconda, premorta al fallimento),

commerciante in articoli fotografici, nonché dei singoli soci in

proprio.

Con ordinanza emessa il 15 settembre 1977 (notificata e comunicata

il successivo 27, pubblicata nella G. U. n. 340 del 14 dicembre 1977 e

iscritta al n. 481 R.O. 1977), il Pretore di Brindisi, al giudizio del

quale i tre soci furono rinviati perché imputati del reato di

bancarotta semplice per avere omesso di tenere durante i tre anni

antecedenti al fallimento i libri e le altre scritture contabili

prescritti dalla legge, ha giudicato rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 217 comma secondo r.d. 16 marzo

1942 n. 267, il quale incrimina come reo di bancarotta semplice e lo

punisce con la reclusione da sei mesi a due anni il fallito che,

durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento (ovvero

dall'inizio dell'impresa se questa ha avuto una durata minore), non ha

tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge (o

li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta). Per illustrare la

questione, prospettata dalla difesa degli imputati Albanese e

Filograna, ha il giudice a quo motivato che I) non solo la norma

impugnata ma tutta la disciplina del fallimento è in contrasto con il

principio di uguaglianza perché a) sussiste disparità di trattamento

tra il regime dell'insolvenza civile e quello dell'insolvenza di

impresa e nell'ambito di quest'ultima insolvenza tra l'insolvenza

dell'imprenditore agricolo e quella dell'imprenditore commerciale

nonché, nell'area dell'impresa commerciale, tra piccole imprese e

imprese normali, b) gli effetti che derivano dalla dichiarazione di

fallimento determinano per il debitore sì imponenti limitazioni della

capacità di agire da fare del fallimento "un oscurantismo istituto"

che contrasta con i fondamentali principi di libertà civili, etico -

sociali e politiche, garantiti dallaprima parte della Costituzione,

rispettivamente ai titoli I, II,III; II) con particolare riferimento al

reato di bancarotta semplice fatti altrimenti irrilevanti per la legge

penale, come la tenuta dei libri contabili, sono incriminati sol per la

condizione del fallito propria dell'autore, disuguaglianza tra chi

ponendoli in essere, è fallito e chi non lo è, sebbene "l'impresa e

l'insolvenza commerciali non formino oggetto di particolare tutela

nella Costituzione"; III) l'uguaglianza tra cittadini verrebbe offesa

nella specie, in cui gli imputati sono stati dichiarati falliti per

essere soci di una piccola impresa artigiana, e s'istituirebbe una

ingiustificata tutela differenziata tra piccole imprese a seconda che

titolari ne siano individui ovvero società.

2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 3 gennaio 1978, con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato, richiamate le sent. 20/1962, 24/1969, 43 e 57/1970 e 110/1972

della stessa Corte, ha concluso per la dichiarazione d'infondatezza

della proposta questione.

3. - Alla pubblica udienza del 28 aprile 1982, alla quale

l'incidente è stato assegnato a seguito del rinvio a nuovo ruolo per

non essere stato trattato nell'adunanza del 7 maggio 1980 in camera di

consiglio, il giudice Andrioli ha svolto la relazione e l'avv. dello

Stato Carafa si è rimesso allo scritto. Considerato in diritto :

4. - Nessuno dei quattro ordini di argomentazioni svolte dal

Pretore di Brindisi e riassunte sub n. 1 merita accoglimento.

Le due prime, per coinvolgere la "politica" delle procedure

concorsuali (diverso trattamento fatto alla insolvenza commerciale e

alla insolvenza civile, limitazioni alla capacità di agire rivenienti

all'imprenditore dalla dichiarazione di fallimento), danno vita ai

contrasti che anche nella storia degli istituti separano le

legislazioni dei Paesi europei e extraeuropei, e, pertanto, sfuggono al

giudizio di conformità ai principi costituzionali, riservato a questa

Corte, per rientrare nell'area di scelte proprie del legislatore. Se

l'Italia non si allinea a fianco di quelle Nazioni, che ravvisano nelle

procedure concorsuali mezzi di attuazione della responsabilità

patrimoniale di qualsiasi debitore e le depurano da tecniche di

irrogazione di sanzioni penali, è quesito che sta al Parlamento porre

e risolvere. Né a proposito della seconda delle argomentazioni oggetto

di attuale esame può questa Corte esimersi dal rilevare che gli

effetti della sentenza dichiarativa per il fallito rappresentano il

rovescio della medaglia il cui retto è costituito dagli effetti del

fallimento per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti, i

quali si diversificano dagli effetti propri del pignoramento (dei beni

materiali e - non lo si dimentichi dei crediti) sol per essere la massa

attiva formata dai beni del debitore esistenti alla data del fallimento

e, nei limiti segnati dall'art. 42, comma secondo 1. fall., dai beni

che gli pervengono nel corso della procedura, sol per la maggiore

ampiezza obiettiva.

5. - Sugli altri ordini di argomentazioni, con le quali il Pretore

di Brindisi è disceso a considerare il tema della bancarotta semplice

per omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti

dalla legge, è da osservare in ordine al terzo ordine (illegittimità

della sanzione penale irrogata al reo di siffatta omissione sol per

essere stato dichiarato fallito) che il giudice a quo, in tal guisa

sillogizzando, ha lasciato in ombra la funzione davvero centrale, che

la tenuta della contabilità esercita sul buon governo della procedura

fallimentare non solo e non tanto nella istruttoria preliminare alla

dichiarazione di fallimento (artt. 8, 14, 16 comma secondo punto 3),

quanto e soprattutto nella individuazione dei beni compresi nella massa

(ed esclusi), nella identificazione dei creditori concorsuali (e nella

consecutiva compilazione degli elenchi previsti dall'art. 89 1.

fall.), degli atti pregiudizievoli ai creditori (e, segnatamente, dei

pagamenti e degli atti oggetti di revocatoria fallimentare; artt. 64,

65, 67 a 71 l. fall.) e dei rapporti giuridici preesistenti (artt. 72

a 84 l. fall. e norme complementari), laddove le scritture contabili

tenute da imprenditori in bonis sono idonee a produrre efficacia

probatoria nei soli limiti segnati dagli artt. 2709 a 2711 c.c.. Non

sussiste quindi la identità di condizioni tra imprenditore in bonis e

imprenditore fallito in difetto della quale non è lecito invocare il

rispetto del principio di uguaglianza tra i due soggetti.

6. - A proposito del quarto e ultimo ordine di argomentazioni

adunate nella ordinanza di rimessione (deteriore trattamento fatto alla

piccola impresa artigiana condotta in sociale rispetto alla stessa

impresa se condotta da operatore singolo) - in disparte che il

Tribunale di Brindisi ebbe a dichiarare il fallimento della società di

fatto "commerciante in articoli fotografici" tra Filograno Ida,

Albanese Rodolfo e De Battagliarini Olga nonché i fallimenti dei soci

in proprio (società corrente sotto la ditta "New Foto" con sede in

Brindisi, via Mazzini 4 (o 107) - è da osservare che l'irrilevanza

delle modeste dimensioni della impresa le quante volte sia questa

gestita in sociale si profila non solo nel campo della bancarotta

semplice per omessa tenuta della contabilità obbligatoria ma anche nel

tema della assoggettabilità a fallimento delle imprese sociali pur di

modeste dimensioni cui lo stesso Pretore si riferisce senza peraltro

sospettare d'illegittimità l'art. 1, comma secondo periodo terzo l.

fall., che non assoggetta a fallimento "in nessun caso" le società

commerciali che gestiscano piccole imprese.

Specie dopo la legge 25 luglio 1956 n. 860 sulla disciplina

giuridica delle imprese artigiane il bilanciamento tra la gestione

sociale e la natura artigianale dell'impresa implica la soluzione di

problemi socio - economici e giuridico - formali, che non possono

essere inquadrati nello schema della uguaglianza di trattamento senza

incorrere nella sin troppo facile obiezione di chi osserva che tutto

sta ad assumere a pietra di paragone la natura artigianale per

comprimere la gestione sociale ovvero questa per provocare la

soccombenza di quella.

7. - L'orientamento della Corte in materia (sent.

110/1972,93/1975) merita quindi piena conferma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 217, comma secondo r.d. 16 marzo 1942 n. 267, sollevata, in

riferimento all'art. 3 comma primo Cost., con ordinanza 15 settembre

1977 (n. 481 R.O. 1977) del Pretore di Brindisi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.

F.to LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari