Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1962 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 116

del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e degli artt. 216, 217 e 218 del

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 novembre 1960 dal Pretore di Venezia nel

procedimento penale a carico di Pasqualetto Umberto e Pasqualetto

Eucherio, iscritta al n. 28 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 1 aprile 1961;

2) ordinanza emessa il 13 maggio 1961 dalla Corte d'appello di

Bologna nel procedimento penale a carico di Mastrandrea Sebastiano,

iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 4 aprile 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio:

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale pendente dinanzi al Pretore

di Venezia a carico di Pasqualetto Umberto e Pasqualetto Eucherio,

imputati, fra l'altro, dei reati di cui all'art. 116 del R.D. 21

dicembre 1933, n. 1736 (emissione di assegni a vuoto), ed all'art. 2I7

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta semplice), la difesa eccepì

la illegittimità costituzionale dei detti articoli, in relazione agli

artt. 76 e 77 della Costituzione.

Il Pretore, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la

questione, con ordinanza 15 novembre 1960, sospendeva il giudizio,

rinviando gli atti alla Corte costituzionale.

Nell'ordinanza il Pretore rileva che i decreti legislativi n. 1736

del 1933 e n. 267 del 1942 furono emanati in virtù della delega

contenuta nelle leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 4 giugno 1931, n.

659, le quali non prevedevano l'emanazione di norme penali da parte del

Governo. Si sarebbe così verificato un eccesso dai limiti della delega

- stessa, in contrasto con quanto disposto dall'art. 76 della

Costituzione. Tale vizio, anche se riguardante leggi anteriori alla

entrata in vigore della Costituzione, sarebbe rilevabile in sede di

giudizio di legittimità costituzionale.

L'ordinanza, notificata il 6 dicembre 1960 al Presidente del

Consiglio dei Ministri, è stata comunicata ai Presidenti dei due rami

del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 83 del 1 aprile 1961.

Nessuno si è costituito dinanzi a questa Corte.

2. - Nel corso del procedimento penale pendente davanti alla Corte

d'appello di Bologna a carico di Mastrandrea Sebastiano, imputato dei

delitti di cui agli artt. 216 (bancarotta fraudolenta), 217 (bancarotta

semplice) e 218 (ricorso abusivo al credito) del R.D. 16 marzo 1942, n.

267, la difesa eccepì l'illegittimità costituzionale delle dette

norme per eccesso dall'ambito della delega legislativa, sia per motivi

analoghi a quelli di cui all'ordinanza del Pretore di Venezia, innanzi

menzionata, sia per violazione dell'altro precetto di cui all'art. 76

della Costituzione, secondo cui la legge delegante deve contenere una

limitazione temporale dell'esercizio della potestà delegata, mentre

nessuna limitazione del genere sarebbe stabilita nelle richiamate leggi

di delega.

La Corte d'appello, con ordinanza 13 maggio 1961, dichiarava

manifestamente infondata la prima questione, ma non la seconda, che

riteneva di sottoporre alla Corte costituzionale nei termini enunciati

dalla difesa del Mastrandrea.

L'ordinanza, notificata il 20 maggio 1961 al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del

Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 29

luglio 1961.

3. - In questa seconda causa si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato.

L'Avvocatura rileva, preliminarmente, che nell'ordinanza di rinvio

la Corte d'appello di Bologna, nell'enunciare i termini della questione

di legittimità costituzionale sottoposta alla Corte, ha fatto

specifico riferimento solo all'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n.

2814, ed all'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659.

L'art. 2 suddetto riguarderebbe soltanto l'obbligo per il Governo

di sottoporre il progetto del decreto contenente il nuovo Codice di

commercio al parere delle competenti Commissioni parlamentari, e la

legge n. 659 del 1931, a sua volta, riguarderebbe soltanto la facoltà

del Governo di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del

Codice stesso. Risultando osservati i detti incombenti, inconferente

sarebbe il richiamo alle norme indicate nell'ordinanza di rinvio.

Comunque l'Avvocatura, nel caso potessero superarsi questi rilievi

- in ordine ai quali, peraltro, non formula specifiche conclusioni -,

osserva, nel merito, che la questione è infondata, poiché, in materia

di sindacato di legittimità costituzionale per eccesso di delega di

provvedimenti legislativi anteriori alla Costituzione, occorre

richiamarsi ai principi vigenti per il precedente ordinamento

costituzionale dello Stato. E fra tali principi non vi sarebbe quello

della prefissione di un termine da parte del legislatore delegante al

legislatore delegato, così come dovrebbe argomentarsi ex art. 3, n. 1,

della legge n. 100 del 31 gennaio 1926, ed in base alla sentenza della

Corte costituzionale 24 gennaio 1957, n. 37, la quale avrebbe

sostanzialmente identificato i detti principi soltanto nell'obbiettiva

esistenza della delega e nell'obbligo per il Governo di mantenersi nei

limiti da questa segnati.

La proposta questione dovrebbe, pertanto, essere dichiarata

infondata. Considerato in diritto :

1. - Le due cause, per identità di oggetto, vanno riunite e decise

con unica sentenza.

2. - Non ha importanza il rilievo, in ordine al quale la stessa

Avvocatura dello Stato non ha inteso formulare specifiche conclusioni,

che nell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna siano stati

erroneamente citati gli articoli di legge che hanno dato luogo alla

questione di legittimità costituzionale devoluta al giudizio di questa

Corte. Si tratti di mero errore materiale o propriamente di errore, a

giudizio della Corte ciò non rileva quando, come nel caso in esame,

chiari, e per giunta semplici, sono i termini della questione. Nella

sua ordinanza, infatti, la Corte d'appello di Bologna precisa siffatti

termini, riferendosi ad una "mancata osservanza del principio

costituzionale secondo cui la legge delegante deve contenere una

limitazione temporale della delega stessa". Nel senso della non

importanza dell'erronea citazione degli articoli di legge ritenuti

costituzionalmente illegittimi, quando però è chiaro qual'è la

questione di costituzionalità da decidere, è costante la

giurisprudenza di questa Corte (vedi, fra le altre, le sentenze 22

gennaio 1957, n. 28; 4 luglio 1957, n. 122).

3. - La questione sollevata dalla Corte d'appello di Bologna deve

essere per prima esaminata, perché decisiva ed assorbente rispetto

alla questione sollevata dal Pretore di Venezia, che è circoscritta

all'esame della legittimità o meno delle disposizioni penali in

materia di bancarotta semplice e di emissione di assegni a vuoto per

assunto eccesso dalla delega legislativa. Infatti, qualora quella

questione fosse fondata, cadrebbero tutte le disposizioni della legge

delegata, e con esse le disposizioni cui si riferisce il Pretore di

Venezia, e sarebbe, quindi, frustraneo passare all'esame dell'eccesso

dalla delega da quest'ultimo denunciato.

Ma la detta questione non ha fondamento.

La Corte costituzionale nell'ammettere il sindacato di legittimità

sulle leggi delegate anteriori alla Costituzione ha precisato che la

sua indagine deve essere rivolta all'accertamento dell'esistenza della

delega legislativa e della limitazione, posta al Governo ed insita

nella delega, di mantenersi entro i confini della medesima (sentenza 24

gennaio 1957, n. 37). Con la sentenza dell'11 luglio 1961, n. 53, ha

riaffermato l'ammissione del sindacato di legittimità costituzionale

sulle leggi delegate anteriori alla Costituzione, ed ha precisato che

ciò deve avvenire in riferimento non alle norme della Costituzione in

materia, bensì ai "principi generalmente validi in tutti gli

ordinamenti in cui viga la divisione dei poteri". Di questo criterio la

Corte faceva puntuale applicazione, negando che potesse essere motivo

di illegittimità di una legge di delegazione anteriore alla

Costituzione l'inosservanza di questa o quella norma dell'art. 76 della

Costituzione, "segnatamente di quelle che impongono la determinazione

di principi: o criteri direttivi o la fissazione di un termine di

tempo". E tale pronuncia va confermata.

4. - Nemmeno fondata è la questione proposta dal Pretore di

Venezia, circa l'eccesso dalla delega, sul riflesso che le leggi

deleganti non prevedevano l'emanazione di norme penali

Anche tale questione è stata varie volte esaminata da questa Corte

e ritenuta non fondata, e segnatamente con la ricordata sentenza

dell'11 luglio 1961, n. 53. Con questa, infatti, la Corte a proposito

proprio dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933; n. 1736, che è

l'articolo sul quale si è soffermato il Pretore di Venezia e che

riguarda la sanzione penale per la emissione di assegni a vuoto, ebbe

espressamente ad escludere che la mancanza di esplicita menzione nella

norma delegante dell'adozione di disposizioni penali non abbia dato al

Governo il potere di includere nel nuovo Codice quelle disposizioni,

giacché "l'ampia formula della delegazione, la circostanza che il

Codice di commercio già prevedesse e punisse, sia pure con diverse

previsioni, i reati connessi con la materia degli assegni bancari, e la

necessità di armonizzare queste norme con i criteri e gli orientamenti

del nuovo Codice penale, consentivano di affermare che il legislatore

delegato non aveva travalicato i limiti della delega concessagli".

Questi principi, che qui vanno riaffermati, sono integralmente

applicabili in riferimento anche all'altra disposizione citata dal

Pretore di Venezia, ossia l'art. 217 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,

riguardante la bancarotta, giacché la legge di delegazione in base

alla quale fu emanato il detto decreto, contenente le disposizioni sul

fallimento, è la stessa legge presa in considerazione nella richiamata

sentenza di questa Corte. Di più, la materia dei reati fallimentari

era già contemplata nei precedenti codici che prevedevano e punivano

la bancarotta semplice e fraudolenta, sia pure sotto aspetti e con

sanzioni in parte diversi da quelli riscontrabili nella legge

fallimentare attuale, ma in modo equivalente e con corrispondenza delle

pene.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i due giudizi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate:

- la questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, 217

e 218 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, proposta dalla Corte d'appello di

Bologna, con ordinanza 13 maggio 1961, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione;

- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del

R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e del citato art. 217 del R.D. 16 marzo

1942, n. 267, proposta dal Pretore di Venezia, con ordinanza 15

novembre 1960, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo

della Consulta, il 29 maggio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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