Art. 203 fallimento — Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza

Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 o 292, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilita' illimitata. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270)). L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformita' di quanto e' disposto dall'art. 33, primo comma.

Testo vigente dal 24 agosto 1999

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 362/2007

    Questione infondata
    31 ottobre 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui individuano nell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'impresa anziché nel decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il presupposto giuridico necessario per l'esperibilità delle azioni revocatorie fallimentari in tale procedura e stabiliscono che la prescrizione di tali azioni decorre dal suddetto accertamento giudiziario, così realizzando una disciplina ingiustificatamente diversa rispetto a quella dettata per il fallimento, in cui detto termine decorre dalla data di apertura della procedura concorsuale. Contrariamente all'assunto del rimettente, non vi è sostanziale corrispondenza fra la sentenza dichiarativa del fallimento o dello stato di insolvenza, da un lato, ed il decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa, dall'altro: l'accertamento giurisdizionale dello stato di insolvenza non è assimilabile alla valutazione delle condizioni economiche dell'impresa effettuata dall'autorità governativa di vigilanza, poiché il decreto di liquidazione coatta amministrativa è emesso all'esito di un procedimento amministrativo che, a differenza di quello giudiziale dello stato di insolvenza, non offre le garanzie del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, né produce gli effetti del giudicato. - Sulla decorrenza della prescrizione dell'azione revocatoria dalla sentenza di accertamento dello stato di insolvenza emessa nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa v., citata, sentenza n. 301/2005.

    Art. 202 fallimento · Art. 203 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 2545-terdecies c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 580/2000

    Questione inammissibile
    29 dicembre 2000

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 e 203 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurati - in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione - con riguardo alla asserita non punibilità dei soci illimitatamente responsabili di società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, che abbiano disposto di propri beni personali, trattandosi di questione volta ad ottenere una pronuncia in malam partem, estensiva della previsione punitiva a condotte che non vi sarebbero comprese, alla quale osta in radice il secondo comma dell'art. 25 della Costituzione. - Sulla preclusione, per la Corte, di introdurre in via additiva nuovi reati o emettere sentenze aventi l'effetto di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, v. la sentenza n. 411/1995 e l'ordinanza n. 392/1998; in generale, sulla inammissibilità di interventi additivi in malam partem in materia penale, cfr. le ordinanze nn. 317/2000, 51, 245 e 337/1999, 106 e 413/1998, 297/1997. A.M.M.

    Art. 203 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 167/2000

    Altra decisione
    31 maggio 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini - alla luce della intervenuta abrogazione e sostituzione del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, il cui art. 1 contiene il richiamo alla norma denunziata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto non consente, nei confronti dei soci a responsabilità illimitata di società assoggettata ad amministrazione straordinaria, tutela revocatoria per gli atti di disposizione dagli stessi posti in essere successivamente all'inizio della procedura concorsuale. A.M.M.

    Art. 203 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 67 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 24 agosto 1999. 35 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilita' illimitata. tolto: Si applicano inoltre nei confronti di questi ultimi, degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza le disposizioni degli articoli da 216 a 219 e da 223 a 225 aggiunto: PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art203 · fonte del testo

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