Corte costituzionale

Sentenza n. 363/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1994 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo

comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promosso con

ordinanza emessa il 23 dicembre 1993 dal Tribunale di Firenze sul

ricorso proposto dalla s.r.l. Electa, iscritta al n. 128 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento promosso dalla società fiduciaria ELECTA

s.r.l. di Firenze per l'accertamento del proprio stato di insolvenza

il Tribunale di Firenze (con ordinanza del 23 dicembre 1993) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 195,

comma 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 in riferimento agli artt. 3, comma

1, e 24 Cost. nella parte in cui - prevedendo che solo i creditori

dell'impresa siano soggetti legittimati a ricorrere all'autorità

giudiziaria, al fine di ottenere l'accertamento giudiziario dello

stato di insolvenza per l'instaurazione della procedura di

liquidazione coatta amministrativa - esclude che legittimato ad adire

il giudice ordinario possa essere anche lo stesso imprenditore, la

cui impresa sia soggetta a tale procedura concorsuale.

In particolare il tribunale denuncia la violazione del principio

di eguaglianza per disparità di trattamento tra imprenditori secondo

che siano assoggettabili a fallimento ovvero a liquidazione coatta

amministrativa. Ed infatti, secondo la disciplina positiva l'unico

interesse meritevole di tutela giurisdizionale, in caso di

insolvenza, è quello dei creditori che, con l'accertamento di cui

all'art. 195 cit., rendono esperibili le azioni volte alla

ricostruzione del patrimonio del debitore; mentre rimane

ingiustificatamente privo di tutela il corrispondente interesse del

debitore all'attivazione della procedura di liquidazione coatta

amministrativa; interesse che, qualora la liquidazione si renda

necessaria per la grave crisi economica in cui versa l'azienda, si

configura equivalente a quello riconosciuto all'imprenditore in sede

di fallimento e la cui tutela si impone allorquando l'autorità

amministrativa competente non intervenga tempestivamente, lasciando

che la situazione dell'azienda si aggravi.

Inoltre l'esclusione della legittimazione del debitore con

riguardo alla possibilità di adire l'autorità giurisdizionale al

fine di ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza della

propria azienda, si pone in contrasto con il diritto fondamentale e

inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del giudizio (art. 24

Cost.).

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile od infondata.

Osserva l'Avvocatura che la speciale procedura apprestata dagli

artt. 194 e segg. l. fall. trova giustificazione nelle finalità

pubblicistiche connesse all'attività delle imprese ad essa soggette,

le quali sebbene si avvalgano prevalentemente di strutture ed

attività ricadenti nella sfera del diritto privato, involgono

tuttavia molteplici interessi, o perché attengono a particolari

settori dell'economia nazionale, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o perché si

trovano in rapporto di complementarità, dal punto di vista

teleologico ed organizzativo, con la pubblica amministrazione;

conseguentemente il parametro dell'art. 3 Cost è stato malamente

invocato essendo diverse le situazioni poste a confronto.

Né - secondo l'Avvocatura - sussiste violazione del diritto alla

tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.); ed infatti le finalità

pubblicistiche che danno ragione dell'assoggettamento di una impresa

alla liquidazione coatta in luogo del fallimento, giustificano

altresì la disciplina posta dall'art. 195 l. fall. in ordine alla

legittimazione dei soli creditori all'istanza per la dichiarazione

dello stato d'insolvenza avendo il legislatore inteso riservare alla

Amministrazione ogni valutazione circa l'apertura della procedura,

con la sola eccezione dei creditori in funzione della par condicio. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24 Cost. -

dell'art. 195, comma 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge

fallimentare) nella parte in cui esclude che legittimato ad adire il

giudice ordinario per l'accertamento dello stato di insolvenza al

fine dell'instaurazione della procedura di liquidazione coatta

amministrativa, possa essere lo stesso imprenditore, la cui impresa

sia soggetta a tale particolare procedura concorsuale per sospetta

violazione sia del principio di parità di trattamento rispetto alla

parallela disciplina del fallimento (in quanto l'art. 6 l. fall.

prevede invece che il debitore sia legittimato a chiedere la

dichiarazione del proprio fallimento), sia del diritto alla tutela

giurisdizionale, che nella fattispecie viene negata al debitore

(assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa, ma non a

fallimento) in relazione al suo interesse ad ottenere la

dichiarazione del proprio stato di insolvenza.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 195 cit. (norma questa che il giudice rimettente ritiene,

con motivazione non implausibile, applicabile anche alle società

fiduciarie di cui al d.l. 5 giugno 1986 n. 233, conv. in legge 1

agosto 1986 n. 430) facoltizza i creditori di un'impresa

assoggettabile (ma non ancora assoggettata) a liquidazione coatta

amministrativa con esclusione del fallimento a domandare

l'accertamento giudiziale del suo stato di insolvenza, che - ove

pronunciato - deve essere comunicato all'autorità amministrativa

competente per la vigilanza perché disponga la liquidazione. Si ha

quindi che al potere di quest'ultima di attivare d'ufficio la

procedura si affianca, limitatamente all'ipotesi dell'insolvenza, la

possibile iniziativa dei creditori, quale espressione della pretesa

alla esecuzione concorsuale, non essendo altrimenti possibile il

ricorso per la dichiarazione di fallimento atteso che, secondo il

canone generale fissato dal secondo comma dell'art. 2 l. fall., le

imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono

assoggettabili a fallimento, salvo che la legge disponga

diversamente. Che la legittimazione riconosciuta ai creditori sia

espressione della più generale pretesa ad agire in executivis è

altresì significato dal parallelo riconoscimento della

legittimazione dei creditori a proporre reclamo avverso l'eventuale

decreto del tribunale che respinga il ricorso per la dichiarazione

dello stato di insolvenza (sesto comma dell'art. 195 che richiama il

precedente art. 22). Il legislatore nella sua discrezionalità ha

così ritenuto che l'apprezzamento, da parte dell'autorità

vigilante, dell'interesse pubblico all'attivazione, o meno, della

procedura di liquidazione non potesse essere così assorbente da

prevalere anche sulla pretesa creditoria alla procedura esecutiva

concorsuale anziché individuale. Da ciò la deroga all'esclusività

dell'impulso pubblico; deroga peraltro da una parte limitata non solo

soggettivamente (ai soli creditori), ma anche oggettivamente (per il

solo accertamento dello stato di insolvenza e non anche di altri

eventuali presupposti che parimenti, secondo specifiche normative di

settore, consentono la procedura di liquidazione), dall'altra parte

bilanciata dall'(atipico ed eccezionale) obbligo del tribunale di

sentire, prima di provvedere, l'autorità amministrativa che ha la

vigilanza sull'impresa.

3. - Parallelamente lo stato di insolvenza rappresenta il

presupposto della dichiarazione di fallimento; il quadro dei soggetti

legittimati a tale accertamento è però diverso perché ai creditori

si aggiungono il pubblico ministero e lo stesso imprenditore debitore

ed è altresì prevista la dichiarazione d'ufficio (art. 6 l. fall.).

Ma non di meno la posizione dei creditori rimane connotata da una sua

specificità perché essi soli sono altresì legittimati ( ex art. 22

cit.) a proporre reclamo avverso il decreto del tribunale che

respinge il ricorso per la dichiarazione dello stato di fallimento,

mentre il debitore (fallito) può proporre reclamo soltanto avverso

la pronuncia del tribunale che respinga l'istanza per la

dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile

(sent. n. 129 del 1975). Però, a prescindere da questa fattispecie

particolare (che peraltro presuppone che sia già stato dichiarato il

fallimento del debitore istante), può in generale rilevarsi che la

legittimazione del debitore - proprio in quanto non integrata dalla

legittimazione al reclamo avverso il provvedimento negativo - si

atteggia quale potere di impulso, sostanzialmente non dissimile da

una mera facoltà sollecitatoria del potere d'ufficio dello stesso

tribunale adito, e risponde ad un obbligo di diligenza del debitore

stesso che deve evitare di aggravare il proprio dissesto (art. 217,

comma 1, n. 4, l. fall.).

4. - Questo potere di impulso non è invece previsto nella

liquidazione coatta amministrativa; ma di ciò rende sufficiente

ragione la peculiarità di tale procedura concorsuale rispetto al

fallimento; peculiarità che questa Corte ha già avuto occasione di

rilevare, evidenziando le sue tipiche finalità pubblicistiche,

"finalità che giustificano gli interventi della pubblica

amministrazione" (sent. n. 87 del 1969). Tale procedura infatti

riguarda imprese che. pur operando nell'ambito del diritto privato,

"involgono tuttavia molteplici interessi o perché attengono a

particolari settori dell'economia nazionale, in relazione ai quali lo

Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o

perché si trovano in rapporto di complementarità, dal punto di

vista teleologico e organizzativo, con la pubblica amministrazione"

(sent. n. 87/69 cit.). Più in generale la diversità della

disciplina dettata per la liquidazione coatta amministrativa rispetto

a quella del fallimento ha superato il vaglio di costituzionalità

proprio per le ritenute "finalità pubblicistiche connesse alla

attività delle diverse categorie di imprese ad essa soggette" (sent.

n. 159 del 1975).

D'altra parte il fatto che il legislatore abbia inteso concentrare

nella pubblica amministrazione vigilante il potere di attivare la

procedura di liquidazione, con la sola eccezione della già vista

legittimazione dei creditori, non esclude che il debitore, al fine di

non aggravare il proprio stato di dissesto, possa segnalare

all'autorità amministrativa il suo stato di insolvenza obbligando

così quest'ultima a prenderlo in considerazione ed a valutarlo;

sicché la censurata diversità di disciplina rispetto al fallimento

appare in concreto assai contenuta (per quanto sopra detto in ordine

ai limiti di legittimazione del reclamo ex art. 22 cit.), oltre che

pienamente coerente con le distinte connotazioni strutturali delle

due procedure concorsuali in comparazione.

Non sussiste quindi la denunciata violazione del principio di

eguaglianza (art. 3 Cost.) per disomogeneità del tertium

comparationis allegato dal giudice rimettente, la quale giustifica la

diversità di disciplina.

5. - Neppure è violato il diritto alla tutela giurisdizionale

perché rientra nella discrezionalità del legislatore configurare

come interesse di mero fatto ovvero interesse legittimo ovvero

diritto d'azione l'interesse dello stesso debitore ad essere

assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa

piuttosto che alle procedure esecutive individuali atteso che in ogni

caso, seppur con modalità diverse (che non vengono in rilievo in

questa sede), è assicurata la difesa in ordine alla pretesa

creditoria o al titolo esecutivo azionati nei suoi confronti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 195, comma 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge

fallimentare) sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24

della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari