Art. 82 — Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza

Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o piu' creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo ((297)) del codice della crisi e dell'insolvenza. 93 96104 Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non e' stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo ((298)) del codice della crisi e dell'insolvenza. 93 96104 La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'articolo ((299)) del codice della crisi e dell'insolvenza. 93 96104

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147

93

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma 4) che le presenti modifiche si applicano "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118

96

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36

104

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 301/2005

    Questione infondata
    22 luglio 2005

    È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 82, comma 2, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e 202 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui consentirebbero che la dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza successiva al decreto di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una banca sia pronunciata dopo un anno dalla data di emissione del decreto. È infatti insussistente la dedotta ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei limiti temporali per la dichiarazione di fallimento, quale risulta sia dagli artt. 10, 11 e 147 l. fall., sia dalla giurisprudenza costituzionale, per l'evidente non comparabilità delle situazioni, eterogenee e rispondenti a diverse rationes legis, messe a raffronto dal rimettente in relazione al dies a quo dell'auspicato termine annuale per la dichiarazione dello stato di insolvenza, atteso che il giudice a quo assimila all'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa sia l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dell'attività d'impresa individuale, sia la cancellazione dal registro delle imprese della società esercente una impresa collettiva, sia la pubblicizzazione della perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile di una società fallita. Ma mentre in tali ultimi tre casi viene portato a conoscenza dei terzi un fatto che esclude la sussistenza di un'attività imprenditoriale o che fa venir meno l'imputabilità alla società dell'attività di impresa e delle correlative situazioni giuridiche soggettive o che fa cessare la responsabilità illimitata del socio, nel caso della liquidazione coatta amministrativa si apre, invece, una procedura concorsuale che non provoca alcuno dei suddetti effetti, essendo essa diretta solo alla liquidazione dei rapporti dell'impresa e potendo eventualmente condurre, all'esito delle operazioni di liquidazione, alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sicché nella liquidazione coatta amministrativa la sopravvenuta sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza interviene in una procedura concorsuale già aperta e riguarda una società ancora non cancellata dal registro delle imprese. Né nelle norme denunciate è ravvisabile intrinseca irragionevolezza perché inidonee a salvaguardare il generale interesse alla certezza delle situazioni giuridiche a) per l'indefinita protrazione del termine di decorrenza della prescrizione delle azioni di revocatoria fallimentare, in quanto il dies a quo corrisponde alla data della pronuncia della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, emettibile senza limiti di tempo, e b) per la possibile, anomala divaricazione temporale tra momento di realizzazione della condotta materiale dei reati di bancarotta e momento consumativo di tali reati, identificandosi quest'ultimo nella data della pronuncia della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, emettibile senza limiti di tempo. Quanto alla decorrenza della prescrizione delle azioni revocatorie fallimentari, nell'ipotesi di sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa successivamente al decreto di liquidazione coatta, anche ad accogliere l’interpretazione del rimettente - secondo cui il dies a quo è costituito dalla data di tale sentenza, ed il “periodo sospetto”, e cioè il periodo nel quale l'atto pregiudizievole ai creditori è revocabile, va computato a ritroso dal decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa -, da ciò non deriva, tuttavia, la denunciata lesione del generale interesse alla certezza delle situazioni giuridiche, perché la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza interviene in una situazione in cui la società in liquidazione coatta non è estinta: se si considera, poi, che la società in liquidazione coatta amministrativa non è cancellata dal registro delle imprese e che l'accertamento della sussistenza dello stato di insolvenza al momento del decreto di liquidazione coatta amministrativa ben può essere basato su indagini effettuate dal commissario liquidatore, si rivela non irragionevole la scelta del legislatore di consentire, durante la pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'emissione, senza limiti di tempo, di una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. La possibile divaricazione temporale tra momento di realizzazione della condotta materiale dei reati di bancarotta e loro momento consumativo, poi, è situazione consequenziale alla scelta discrezionale del legislatore di configurare la sentenza di fallimento (o di accertamento dello stato di insolvenza di impresa) o come elemento costitutivo del reato (secondo la prevalente giurisprudenza), o come condizione obiettiva del reato, ovvero come condizione per la produzione dell'evento costituito dalla lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato dalla norma penale (secondo diverse impostazioni della dottrina), sicché la disciplina penale, riguardo alla liquidazione coatta amministrativa, non solo non differisce significativamente da quella dei corrispondenti reati fallimentari, ma neppure supera i limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà, se si tiene conto dell'intento del legislatore di impedire un tipo di condotta attribuendo ad essa carattere di illiceità penale solo se e nel momento in cui sia dichiarato il fallimento (o lo stato di insolvenza). - Sui limiti temporali per la dichiarazione di fallimento, cfr. sentt. n. 66 del 1999 e n. 319 del 2000, nonché ordd. n. 361 e n. 11 del 2001; n. 131 e n. 321 del 2002, e n. 36 del 2003.

    Art. 82 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 2021 al 1 dicembre 2021. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo tolto: 296 aggiunto: 297 del codice della crisi e dell'insolvenza. Se una banca, anche avente natura pubblica, … accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo tolto: 297 aggiunto: 298 del codice della crisi e dell'insolvenza. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'articolo tolto: 298 aggiunto: 299 del codice della crisi e dell'insolvenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art82 · fonte del testo

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