Corte costituzionale

Sentenza n. 211/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/07/2001 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con

ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal tribunale di Udine nel

procedimento civile proposto dal Centro regionale servizi (CRS)

contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altri,

iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione contro una sentenza

dichiarativa dello stato di insolvenza, il tribunale di Udine, con

ordinanza emessa il 7 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), nella parte in cui dispone che il termine per

fare opposizione contro la sentenza che dichiara lo stato di

insolvenza di un'impresa soggetta a liquidazione coatta

amministrativa decorre, anche per l'impresa, dalla data di affissione

invece che da quella di notificazione della sentenza.

Premessa la rilevanza della questione - in quanto il giudizio a

quo ha ad oggetto una opposizione proposta dall'impresa della quale

è stato dichiarato lo stato di insolvenza entro i trenta giorni

dalla notificazione della sentenza ma oltre il trentesimo giorno

dalla sua affissione - il rimettente osserva come l'affissione della

sentenza è un mezzo di pubblicità che crea una mera presunzione

legale di conoscenza dell'atto. La previsione di notificazione della

sentenza, pur contenuta nel terzo comma dello stesso art. 195 della

legge fallimentare, non offrirebbe, d'altro canto, certezza che il

debitore sia posto in condizione di conoscere tempestivamente

l'avvenuta dichiarazione dello stato di insolvenza, in quanto nel

sistema della legge non è prescritta l'anteriorità o simultaneità

di detta notificazione rispetto all'affissione.

Il ricorso all'affissione, quale mezzo di comunicazione

dell'atto, troverebbe, dunque, giustificazione - ad avviso del

rimettente - nei soli casi in cui, per il rilevante numero dei

destinatari o per la difficoltà di individuarli tutti, si riveli

concretamente impossibile il ricorso a forme di comunicazione

diretta, ma non certo quando il destinatario sia, come nella specie,

sicuramente ed agevolmente identificabile.

La norma impugnata risulterebbe, pertanto, in contrasto sia con

il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per

l'ingiustificata equiparazione, ai fini della decorrenza del termine

per l'opposizione, tra l'impresa di cui viene dichiarato lo stato di

insolvenza e qualsiasi altro interessato, genericamente indicato, sia

con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., per il

pregiudizio che ne deriva all'effettività del diritto di difesa

dell'impresa medesima.

Ricorda, da ultimo, il rimettente come la Corte abbia già

dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose altre norme

della legge fallimentare, proprio nella parte in cui prevedevano,

anche per il debitore, il decorso di termini decadenziali dalla data

di affissione del provvedimento oggetto di impugnazione.

2. - Si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS), creditore istante convenuto nel giudizio

di opposizione, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o

di infondatezza della questione.

Ad avviso della parte, la questione sarebbe irrilevante nel

giudizio a quo in quanto, essendo stata la sentenza notificata il

giorno successivo a quello di affissione, l'impresa avrebbe potuto,

con l'ordinaria diligenza, accertare tempestivamente la data di

affissione ai fini della proposizione dell'opposizione.

La questione sarebbe, comunque, infondata nel merito essendo il

termine, di trenta giorni, fissato per l'opposizione dalla norma

impugnata, talmente ampio da evitare qualsiasi compromissione del

diritto di difesa, considerato anche che il terzo comma dello stesso

art. 195 della legge fallimentare comunque prevede - a differenza

dell'art. 18 della medesima legge, dichiarato illegittimo in parte

qua con sentenza n. 151 del 1980 - unitamente all'affissione la

notificazione della sentenza. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Udine dubita, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, della legittimità costituzionale

dell'art. 195, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), nella parte in cui dispone che il termine per

proporre opposizione contro la sentenza che dichiara lo stato di

insolvenza di un'impresa soggetta a liquidazione coatta

amministrativa decorre, anche per l'impresa, dalla data di affissione

della sentenza invece che da quella di notificazione.

2. - L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione, per

difetto di rilevanza, in quanto - nel caso di specie - la

notificazione all'impresa della sentenza dichiarativa dello stato di

insolvenza sarebbe avvenuta il giorno successivo a quello di

affissione, cosicché l'impresa stessa avrebbe potuto, usando la

normale diligenza, accertare tempestivamente la data di affissione,

dies a quo per la proposizione dell'opposizione.

L'eccezione è priva di fondamento, in quanto la natura

decadenziale del termine per proporre opposizione priva all'evidenza

di qualsiasi rilievo lo stato soggettivo dell'opponente e,

conseguentemente, la sua eventuale negligenza nell'accertamento della

(data di) affissione della sentenza.

3. - Nel merito, la questione è fondata.

3.1. - L'art. 195 della legge fallimentare, pur prevedendo, al

terzo comma, che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza

di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa venga non

solo affissa ma anche notificata, al successivo comma dispone che il

termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione decorre

per ogni interessato, compresa quindi l'impresa della quale è stato

dichiarato lo stato di insolvenza, dalla data di affissione.

Al riguardo questa Corte, scrutinando altre norme della legge

fallimentare contenenti analoga previsione di decorrenza di termini

decadenziali dalla data di affissione di provvedimenti

giurisdizionali, ha già avuto modo di affermare che la scelta

dell'affissione, quale atto idoneo a far decorrere il termine per

l'impugnazione di un atto, può essere giustificata solo dalla

difficoltà di individuare coloro che possono avere interesse a

proporre l'impugnazione stessa (sentenze n. 273 del 1987 e n. 153 del

1980), risultando priva di razionale giustificazione quando si

tratti, invece, di soggetti già individuati (sentenze n. 152 e

n. 151 del 1980, n. 255 del 1974).

Si è, infatti, osservato che l'affissione non può considerarsi

un equipollente della notificazione in quanto essa determina una mera

presunzione di conoscibilità dell'atto, peraltro insuperabile

(sentenza n. 255 del 1974), compatibile con il diritto di difesa del

destinatario nei soli casi in cui l'individuazione di questi, ed il

conseguente ricorso a mezzi di comunicazione diretta dell'atto

stesso, risultino impossibili o estremamente difficoltosi.

La norma denunciata, disponendo che il termine per la

proposizione dell'opposizione decorra, anche per l'impresa della

quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza, così come per ogni

altro interessato, dalla data di affissione della sentenza (la cui

conoscenza richiede una specifica attività di accertamento) invece

che da quella della pur prevista notificazione, si pone pertanto in

contrasto sia con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3

Cost., in quanto assoggetta ad identica disciplina situazioni

significativamente diverse, sia con il diritto di difesa

dell'impresa, tutelato dall'art. 24 Cost., in quanto

rende maggiormente difficoltosa, senza alcuna ragionevole

giustificazione, la proposizione dell'opposizione. E va, per tale

aspetto, dichiarata costituzionalmente illegittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte

in cui prevede che il termine per proporre opposizione contro la

sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a

liquidazione coatta amministrativa decorre, anche per l'impresa,

dall'affissione invece che dalla notificazione della sentenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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