Art. 191 fallimento — Poteri di gestione del commissario giudiziale
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Abrogato dal 17 luglio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Abrogato dal 17 luglio 2006
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 758/1985 e 250/1986: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 5 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), conv., con modificazioni, con l. 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 203 co.…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 191 fallimento
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, puo' con decreto non soggetto a reclamo, affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri. Il decreto e' pubblicato a norma dell'art. 166. In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art191 · fonte del testo
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