Art. 190 fallimento — Provvedimenti del giudice delegato
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Abrogato dal 17 luglio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Abrogato dal 17 luglio 2006
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
PROCEDURE CONCORSUALI Del diritto costituzionale di difesa fa parte integrante il diritto dei soggetti interessati ad impugnare determinati atti processuali di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza, in modo da potere utilizzare, nella loro interezza, i termini legali di decadenza di volta in volta prestabiliti dalla legge per l'esperimento del gravame e, pertanto, è costituzionalmente illegittimo l'art. 190, secondo comma, della legge fallimentare, il quale, prevedendo che il termine per il reclamo avverso il decreto del giudice delegato dichiarativo della cessazione degli effetti della procedura di amministrazione controllata decorra dalla data del provvedimento e non da quella della sua rituale comunicazione all'interessato, impone a quest'ultimo oneri di diligenza non compatibili con la suddetta possibilità di integrale utilizzazione del termine stesso. - cfr. S.nn. 255/1974; 120/1986 e 156/1986).
Art. 190 fallimento
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1988 al 17 luglio 2006. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale. Contro il decreto del giudice delegato e' ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art190 · fonte del testo
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