Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data
Legge 14 ottobre 1985, n. 611
- Aggiornato al
- 7 novembre 1985
- Articoli
- 54
- Versioni storiche
- 57
- Art. 1CONVENZIONE CONSOLARE tra la Repubblica italiana e la Repubblica Democratica Tedesca La…
- Art. 2Un Ufficio consolare puo' essere aperto nel territorio dello Stato di residenza soltanto…
- Art. 3Il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni con l'accordo…
- Art. 4Se il Capo dell'Ufficio consolare e' impedito per una qualsiasi ragione nell'esercizio…
- Art. 5Non appena il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio…
- Art. 6Funzionario consolare puo' essere soltanto un cittadino dello Stato di invio che non…
- Art. 7Lo Stato di residenza puo' in ogni momento, senza doverne comunicare i motivi, informare…
- Art. 8Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza viene notificato per iscritto…
- Art. 9Le funzioni di un membro del personale consolare hanno termine in particolare a seguito…
- Art. 10Lo Stato di residenza concede all'Ufficio consolare, ai funzionari consolari ed agli…
- Art. 11Lo Stato di invio ha il diritto di esporre nello Stato di residenza la propria bandiera…
- Art. 12Lo Stato di residenza, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, facilita allo Stato di…
- Art. 13Il Capo di un Ufficio consolare gode dell'inviolabilita' e dell'immunita' dalla…
- Art. 14I funzionari consolari e gli impiegati consolari sono esenti dalla giurisdizione dello…
- Art. 15Un membro del personale consolare puo' essere chiamato a rispondere come testimonio in un…
- Art. 16Lo Stato di invio puo' rinunciare ai diritti, privilegi ed immunita' previsti agli…
- Art. 17I locali consolari, la residenza del Capo dell'Ufficio consolare, nella misura in cui…
- Art. 18Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni momento ed in qualunque…
- Art. 19Lo Stato di residenza esenta i membri del personale consolare ed i membri delle loro…
- Art. 20I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonche' i membri delle loro famiglie…
- Art. 21Salve restando le disposizioni del paragrafo 3, i membri del personale consolare, per…
- Art. 22I membri del personale consolare, nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti da…
- Art. 23In conformita' alle proprie leggi e regolamenti, lo Stato di residenza autorizza…
- Art. 24caso di morte di un membro del personale consolare o di un membro della sua famiglia, lo…
- Art. 25I locali consolari e le abitazioni dei funzionari consolari acquistati o locati…
- Art. 26Lo Stato di residenza permette e protegge la liberta' di comunicazione dell'Ufficio…
- Art. 27Fatte salve le proprie leggi e regolamenti, relativi alle zone nelle quali l'accesso e il…
- Art. 28Il funzionario consolare ha tra l'altro il compito di: a) proteggere i diritti e gli…
- Art. 29Il funzionario consolare puo' esercitare funzioni consolari soltanto nella circoscrizione…
- Art. 30Il funzionario consolare, conformandosi alle leggi e regolamenti dello Stato di…
- Art. 31I funzionari consolari hanno il diritto: a) di registrare i cittadini dello Stato di…
- Art. 32Il funzionario consolare e' autorizzato a: a) redigere gli atti di nascita e di morte dei…
- Art. 33Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario…
- Art. 34Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario…
- Art. 35Il funzionario consolare ha il diritto: a) di ricevere in deposito da cittadini dello…
- Art. 36Gli atti menzionati negli articoli 33 e 34 hanno, nello Stato di residenza, lo stesso…
- Art. 37Gli atti menzionati negli articoli 33 e 34 non necessitano di alcuna legalizzazione per…
- Art. 38I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari ed extra…
- Art. 39Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Ufficio…
- Art. 40Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Ufficio…
- Art. 41Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio che si trova provvisoriamente nel…
- Art. 42Gli organi competenti dello Stato di residenza comunicano all'Ufficio consolare tutti i…
- Art. 43I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato di…
- Art. 44Il funzionario consolare puo' prestare aiuto e assistenza alle navi marittime e fluviali…
- Art. 45Se una nave dello Stato di invio naufraga o s'incaglia o subisce ogni altra avaria nelle…
- Art. 46Senza pregiudizio dell'osservanza delle disposizioni in vigore nello Stato di residenza…
- Art. 47Nello Stato di residenza, l'Ufficio consolare puo' percepire i diritti che le leggi e i…
- Art. 48Oltre alle funzioni previste dalla presente Convenzione, il funzionario consolare puo'…
- Art. 49Tutti i membri del personale consolare che beneficiano di facilitazioni, privilegi ed…
- Art. 50I membri del personale consolare devono conformarsi alla disciplina sull'assicurazione…
- Art. 51I membri della famiglia di un funzionario consolare e di un membro del personale…
- Art. 52Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente all'esercizio delle…
- Art. 53La presente Convenzione sara' ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra'…
- Art. 54La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo allo scambio…
