1. Lo Stato di invio ha il diritto di esporre nello Stato di residenza la propria bandiera ed usare il proprio stemma, nonche' la denominazione dell'Ufficio consolare nella propria lingua ed in quella dello Stato di residenza, conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. La bandiera nazionale dello Stato di invio puo' essere esposta sull'edificio dell'Ufficio consolare, nonche' sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. Il Capo dell'Ufficio consolare puo' esporre la bandiera nazionale sul suo mezzo di trasporto quando quest'ultimo e' utilizzato per le necessita' del servizio. 3. Nell'esercizio del diritto concesso dal presente articolo, vengono osservate leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art11 · fonte del testo

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