1. Lo Stato di residenza puo' in ogni momento, senza doverne comunicare i motivi, informare lo Stato di invio che un funzionario consolare e' "persona non grata" o che un qualsiasi altro membro del personale consolare non e' accettabile. In tal caso lo Stato di invio richiamera' la persona in questione e porra' fine alle sue funzioni nell'Ufficio consolare. Se lo Stato di residenza fa tale comunicazione prima che la persona nominata funzionario consolare, ovvero altro membro del personale consolare, giungano nel proprio territorio, lo Stato di invio deve revocare il provvedimento. 2. Se lo Stato di invio non adempie entro un termine ragionevole agli obblighi che ad esso incombono in applicazione del paragrafo 1, lo Stato di residenza puo' ritirare l'exequatur alla persona in questione ovvero non considerarla piu' come membro del personale consolare.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art7 · fonte del testo

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