1. Se una nave dello Stato di invio naufraga o s'incaglia o subisce ogni altra avaria nelle acque territoriali e interne dello Stato di residenza, le autorita' competenti dello Stato di residenza informano, senza indugi, l'Ufficio consolare delle misure adottate o previste per il salvataggio dei passeggeri, della nave e del carico. Il funzionario consolare puo' prestare ogni aiuto alla nave, all'equipaggio e ai passeggeri, nonche' adottare le misure per la salvaguardia del carico e la riparazione della nave. Egli puo' anche chiedere alle autorita' dello Stato di residenza di adottare tali misure. 2. Se l'armatore, il comandante o qualsiasi altra persona a cio' autorizzata non e' in grado di adottare le disposizioni necessarie per la conservazione e l'amministrazione della nave e del suo carico, un funzionario consolare in nome dell'armatore della nave, puo' adottare tutte le misure che questi avrebbe potuto prendere allo stesso fine. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ugualmente ad ogni oggetto appartenente a cittadini od a persone giuridiche dello Stato di invio, proveniente da una nave, trovato sulla costa dello Stato di residenza o in prossimita' della stessa, ovvero trasportato in un porto della circoscrizione consolare. 4. Le autorita' competenti dello Stato di residenza prestano al funzionario consolare l'assistenza necessaria per tutte le misure da adottare in relazione alle avarie della nave. 5. La nave dello Stato di invio che ha subito un'avaria, il suo carico e le provviste di bordo non sono soggette a diritti di dogana nello Stato di residenza a meno che siano destinati all'uso o al consumo in detto Stato.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art45 · fonte del testo

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