1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti dagli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno. 2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ne' all'impiegato consolare che non sia impiegato permanente dello Stato di invio o che eserciti un'attivita' privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' ad un membro della sua famiglia.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
