1. Un Ufficio consolare puo' essere aperto nel territorio dello Stato di residenza soltanto con il consenso di quest'ultimo. 2. La sede, la classe, la circoscrizione consolare nonche' il numero dei membri del personale consolare vengono convenuti tra lo Stato di invio e lo Stato di residenza. 3. Ulteriori modifiche alla sede dell'Ufficio consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione, possono essere apportate dallo Stato di invio soltanto con l'assenso dello Stato di residenza. 4. L'apertura di un ufficio, facente parte di un Ufficio consolare gia' esistente, al di fuori della sede di quest'ultimo, richiede il consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art2 · fonte del testo

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