1. I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato di invio. Questi ultimi hanno lo stesso diritto di comunicare con i funzionari consolari dello Stato di invio e di recarsi presso di loro. 2. Il funzionario consolare puo' chiedere alle autorita' dello Stato di residenza, informazioni sui cittadini dello Stato di invio. Tali informazioni possono essere richieste anche sul capitano ed i membri dell'equipaggio di una nave o di un aereo dello Stato di invio qualora non siano cittadini dello Stato di residenza. 3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza informano entro 4 giorni l'Ufficio consolare del fermo, dell'arresto o di altra limitazione della liberta' personale di un cittadino dello Stato di invio. 4. Nel termine di 8 giorni dopo il fermo, l'arresto o l'inizio di altra limitazione della liberta' personale di un cittadino dello Stato di invio, un funzionario consolare ha il diritto di recarsi presso il cittadino che sia stato fermato, arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale, di intrattenersi e di corrispondere con lui nonche' di provvedere alla sua difesa in giudizio. Nel caso in cui il funzionario consolare richieda tale visita piu' di 5 giorni dopo il fermo, l'arresto o altra limitazione della liberta' personale di un cittadino dello Stato di invio, detta visita deve essere concessa entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta. Altre visite saranno concesse al funzionario consolare almeno una volta al mese. Tale termine puo' essere derogato quando sussistano particolari motivi. 5. Quando un cittadino dello Stato di invio espia una pena privativa della sua liberta', il funzionario consolare ha il diritto di visitarlo e di intrattenersi con lui almeno una volta al mese. 6. I diritti previsti dai paragrafi da 3 a 5 sono esercitati in conformita' con le modalita' prescritte dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, a condizione pero' che dette leggi e regolamenti non sopprimano i diritti del funzionario consolare previsti dalla presente Convenzione. 7. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio il cittadino dello Stato di invio che sia stato fermato o arrestato, che sconti una pena detentiva o la cui liberta' personale sia stata limitata in altra forma, delle disposizioni contenute nei paragrafi da 3 a 5.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art43 · fonte del testo

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