1. Il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni con l'accordo dello Stato di residenza manifestato nella forma di un exequatur, dopo la presentazione delle lettere patenti. Prima della nomina, lo Stato di invio chiede per via diplomatica l'assenso dello Stato di residenza sulla persona del Capo dell'Ufficio consolare e trasmette a quest'ultimo Stato, per la stessa via, le lettere patenti. 2. Le lettere patenti devono attestare nome, cognome e grado del Capo dell'Ufficio consolare, come pure la circoscrizione consolare e la sede dell'Ufficio consolare. 3. Qualora uno Stato rifiuti di concedere l'exequatur, non e' tenuto a comunicarne i motivi allo Stato di invio. 4. In attesa della concessione dell'exequatur, il Capo dell'Ufficio consolare puo' essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso, le disposizioni della presente Convenzione gli sono applicabili.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art3 · fonte del testo

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