1. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Ufficio consolare della morte di un cittadino dello Stato di invio nello Stato di residenza. 2. Nel caso previsto dal paragrafo 1, gli organi competenti dello Stato di residenza rilasciano il certificato di morte all'Ufficio consolare. Tale rilascio non da' luogo a spese. 3. Gli organi competenti dello Stato di residenza comunicano all'Ufficio consolare le informazioni sui beni di un cittadino dello Stato di invio deceduto nello Stato di residenza, sulla esistenza di disposizioni testamentarie nonche' sugli eredi, legatari o legittimari. 4. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Ufficio consolare dell'apertura di una successione nello Stato di residenza qualora tra gli eredi, legatari o legittimari vi siano cittadini dello Stato di invio.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art39 · fonte del testo

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