1. Un membro del personale consolare puo' essere chiamato a rispondere come testimonio in un procedimento avanti ad organi giurisdizionali. Egli non e' pero' obbligato a deporre su fatti relativi all'esercizio delle funzioni consolari ne' a produrre la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Egli e' ugualmente autorizzato a rifiutarsi di testimoniare, in qualita' di esperto, sul diritto dello Stato di invio. 2. Se il funzionario consolare rifiuta di comparire o di testimoniare, nessuna misura coercitiva puo' essergli applicata. 3. L'organo giurisdizionale che richiede la testimonianza di un funzionario consolare non deve intralciare l'adempimento delle sue funzioni. Esso puo' raccogliere la testimonianza presso la residenza del funzionario o presso l'Ufficio consolare. 4. I membri della famiglia di un membro del personale consolare non sono obbligati a deporre come testimoni su fatti connessi con l'attivita' dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art15 · fonte del testo

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