1. Lo Stato di residenza concede all'Ufficio consolare, ai funzionari consolari ed agli altri membri del personale consolare ogni facilitazione per l'esercizio delle loro funzioni e compiti. Esso prende tutte le misure necessarie affinche' l'Ufficio consolare, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possano godere dei diritti, privilegi ed immunita' previsti nella presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza tratta i funzionari consolari col rispetto che e' loro dovuto e prende le misure necessarie per assicurare la loro protezione, la loro liberta' e dignita'.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art10 · fonte del testo

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