1. Il funzionario consolare, conformandosi alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, ha il diritto di assicurare la rappresentanza appropriata dei cittadini dello Stato di invio davanti ai tribunali e alle altre autorita', e di prendere le misure provvisorie per la tutela dei diritti ed interessi di tali cittadini, allorche' questi, a motivo della loro assenza o per ogni altra causa, non possono personalmente difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi. Quanto sopra si applica anche alle persone giuridiche dello Stato di invio. 2. L'attivita' del funzionario consolare prevista al paragrafo 1 termina quando la persona rappresentata designa un rappresentante o assume essa medesima la tutela dei propri diritti ed interessi. 3. Qualora un funzionario consolare assuma i compiti di tutela di cui al paragrafo 1, esso deve rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art30 · fonte del testo

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