Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee
Legge 14 ottobre 1957, n. 1203
- Aggiornato al
- 23 dicembre 1957
- Articoli
- 248
- Versioni storiche
- 535
- Art. 1Protocollo relativo alla applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' europea…
- Art. 2La Comunita' ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e…
- Art. 3Ai fini enunciati all'articolo precedente, l'azione della Comunita' importa, alle…
- Art. 4L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunita' e' assicurata da un'ASSEMBLEA; un…
- Art. 5Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad…
- Art. 6Gli Stati membri, in stretta collaborazione con le istituzioni della Comunita'…
- Art. 7Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni…
- Art. 8Il mercato comune e' progressivamente instaurato nei corso di un periodo transitorio di…
- Art. 9La Comunita' e' fondata sopra una unione doganale che si estende al complesso degli…
- Art. 10Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi…
- Art. 11Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a consentire ai governi…
- Art. 12Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali…
- Art. 13I dazi doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente…
- Art. 14Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni e'…
- Art. 15A prescindere dalle disposizioni dell'art. 14, ogni Stato membro, durante il periodo…
- Art. 16Gli Stati membri aboliscono tra loro, al piu' tardi alla fine della prima tappa, i dazi…
- Art. 17Le disposizioni degli articoli da 9 a 15, paragrafo 1, sono applicabili ai dazi doganali…
- Art. 18Gli Stati membri si dichiarano disposti a contribuire allo sviluppo del commercio…
- Art. 19Alle condizioni e nei limiti qui di seguito previsti, i dazi della tariffa doganale…
- Art. 20I dazi applicabili sui prodotti dell'elenco G sono stabiliti mediante negoziati fra gli…
- Art. 21Le difficolta' tecniche che potrebbero presentarsi nell'applicazione degli articoli 19 e…
- Art. 22La Commissione, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato…
- Art. 23Ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, gli Stati membri…
- Art. 24Per allinearsi sulla tariffa doganale comune, gli Stati membri restano liberi di…
- Art. 25Ove la Commissione constati che la produzione negli Stati membri di determinati prodotti…
- Art. 26La Commissione puo' autorizzare uno Stato membro che debba affrontare particolari…
- Art. 27Entro la fine della prima tappa, gli Stati membri procedono, nella misura necessaria, al…
- Art. 28Qualsiasi modificazione o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune e'…
- Art. 29Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati a sensi della presente sezione, la…
- Art. 30Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le…
- Art. 31Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni quantitative e…
- Art. 32Gli Stati membri si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere piu' restrittivi i…
- Art. 33Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, ciascuno degli Stati membri…
- Art. 34Sono vietate per gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e…
- Art. 35Gli Stati membri si dichiarano disposti a eliminare, nei confronti degli altri Stati…
- Art. 36Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o…
- Art. 37Gli Stati membri procedono a un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che…
- Art. 38Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per…
- Art. 39Le finalita' della politica agricola comune sono: a) incrementare la produttivita'…
- Art. 40Gli Stati membri sviluppano gradatamente la politica agricola comune durante il periodo…
- Art. 41Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'art. 39, puo' essere in…
- Art. 42Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla…
- Art. 43Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione…
- Art. 44Nel corso del periodo transitorio, sempreche' la progressiva abolizione dei dazi doganali…
- Art. 45In attesa che una delle forme di organizzazione comune previste dall'art. 40, paragrafo…
- Art. 46Quando in uno Stato membro un prodotto e' disciplinato da una organizzazione nazionale…
- Art. 47Per quanto attiene alle funzioni che il Comitato economico e sociale deve svolgere in…
- Art. 48La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' e' assicurata al piu'…
- Art. 49Fin dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio stabilisce, su proposta…
- Art. 50Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani…
- Art. 51Il Consiglio, con deliberazione unanime, su proposta della Commissione, adotta in materia…
- Art. 52Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla liberta' di stabilimento…
- Art. 53Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni allo stabilimento nel loro territorio…
- Art. 54Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimita', su proposta…
- Art. 55Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda…
- Art. 56Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtu' di queste ultime…
- Art. 57Al fine di agevolare l'accesso alle attivita' non salariate e l'esercizio di queste, il…
- Art. 58Le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la…
- Art. 59Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei…
- Art. 60Ai sensi del presente Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite…
- Art. 61La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, e' regolata dalle…
- Art. 62Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni alla liberta' effettivamente…
- Art. 63Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimita', su proposta…
- Art. 64Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in…
- Art. 65Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi…
- Art. 66Le disposizioni degli articoli da 55 a 58 inclusi sono applicabili alla materia regolata…
- Art. 67Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella…
- Art. 68Gli Stati membri accordano con la maggiore liberalita' possibile, nelle materie…
- Art. 69Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione che all'uopo consulta il Comitato…
- Art. 70Per quanto attiene ai movimenti di capitale fra gli Stati membri e i paesi terzi, la…
- Art. 71Gli Stati membri procurano di non introdurre all'interno della Comunita' nuove…
- Art. 72Gli Stati membri comunicano alla Commissione i movimenti di capitale a destinazione e in…
- Art. 73Qualora dei movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del mercato dei…
- Art. 74Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del Trattato per quanto riguarda la materia…
- Art. 75Ai fini dell'applicazione dell'art. 74 e avuto riguardo agli aspetti peculiari dei…
- Art. 76Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'art. 75, paragrafo 1, e salvo…
- Art. 77Sono compatibili con il presente Trattato gli aiuti richiesti dalle necessita' del…
- Art. 78Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del…
- Art. 79Entro e non oltre il termine della seconda tappa, devono essere abolite, nel traffico…
- Art. 80A decorrere dall'inizio della seconda tappa, e' fatto divieto a uno Stato membro di…
- Art. 81Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un…
- Art. 82Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica…
- Art. 83Presso la Commissione e' istituito un comitato a carattere consultivo, composto di…
- Art. 84Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per…
- Art. 85Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte…
- Art. 86E' incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere…
- Art. 87Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, con…
- Art. 88Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione…
- Art. 89Senza pregiudizio dell'art. 88, la Commissione, fin dall'entrata in funzione, vigila…
- Art. 90Gli Stati membri non emanano ne' mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e…
- Art. 91Qualora, durante il periodo transitorio, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro…
- Art. 92Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato…
- Art. 93La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti…
- Art. 94Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione…
- Art. 95Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati…
- Art. 96I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di…
- Art. 97Gli Stati membri che riscuotono l'imposta sulla cifra di affari in base al sistema…
- Art. 98Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle…
- Art. 99La Commissione esamina in qual modo sia possibile armonizzare, nell'interesse del mercato…
- Art. 100Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, stabilisce…
- Art. 101Qualora, la Commissione constati che una disparita' esistente nelle disposizioni…
- Art. 102Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni…
- Art. 103Gli Stati membri considerano la loro politica di congiuntura come una questione…
- Art. 104Ogni Stato membro attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della…
- Art. 105Allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 104, gli Stati…
- Art. 106Ciascuno Stato membro s'impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello…
- Art. 107Ogni Stato membro considera la propria politica, in materia di tassi di cambio, come un…
- Art. 108In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di…
- Art. 109In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti, e qualora non intervenga…
- Art. 110Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire…
- Art. 111Senza pregiudizio degli articoli 115 e 116, sono applicabili durante il periodo…
- Art. 112Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre…
- Art. 113Dopo lo spirare del periodo transitorio, la politica commerciale comune e' fondata su…
- Art. 114Gli accordi di cui agli articoli 111, paragrafo 2, e 113, sono conclusi a nome della…
- Art. 115Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati…
- Art. 116Per tutte le questioni che rivestono un interesse particolare per il mercato comune, gli…
- Art. 117Gli Stati membri convengono sulla necessita' di promuovere il miglioramento delle…
- Art. 118Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente Trattato, e conformemente agli…
- Art. 119Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene…
- Art. 120Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedi…
- Art. 121Il Consiglio, con deliberazione unanime, previa consultazione del Comitato economico e…
- Art. 122La Commissione dedica, nella sua relazione annuale all'Assemblea, un capitolo speciale…
- Art. 123Per migliorare le possibilita' di occupazione dei lavoratori all'interno del mercato…
- Art. 124L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione. In tale compito la Commissione e'…
- Art. 125A richiesta di uno Stato membro, il Fondo, nel quadro della regolamentazione prevista…
- Art. 126Allo scadere del periodo transitorio, il Consiglio, su parere della Commissione e previa…
- Art. 127Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e…
- Art. 128Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, il…
- Art. 129E' costituita una Banca europea per gli investimenti, con personalita' giuridica. Sono…
- Art. 130La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al…
- Art. 131Gli Stati membri convengono di associare alla Comunita' i paesi e i territori non europei…
- Art. 132L'associazione persegue gli obiettivi seguenti: 1. Gli Stati membri applicano ai loro…
- Art. 133Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli…
- Art. 134Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro…
- Art. 135Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanita', la pubblica sicurezza e…
- Art. 136Per un primo periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente…
- Art. 137L'Assemblea, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita'…
- Art. 138L'Assemblea e' formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i…
- Art. 139L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il terzo martedi di…
- Art. 140L'Assemblea designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza. A tutte le…
- Art. 141Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, l'Assemblea delibera a maggioranza…
- Art. 142L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la…
- Art. 143L'Assemblea, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che…
- Art. 144L'Assemblea, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione…
- Art. 145Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente Trattato e alle…
- Art. 146Il Consiglio e' formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno…
- Art. 147Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di…
- Art. 148Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato le deliberazioni del Consiglio sono…
- Art. 149Quando, in virtu' delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia…
- Art. 150In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio puo' ricevere delega da uno solo degli…
- Art. 151Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno. Il regolamento puo' prevedere la…
- Art. 152Il Consiglio puo' chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso…
- Art. 153Il Consiglio stabilisce; previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati…
- Art. 154Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennita' e…
- Art. 155Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunita'…
- Art. 156La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione…
- Art. 157La Commissione e' composta di nove membri, scelti in base alla loro competenza generale e…
- Art. 158I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati…
- Art. 159A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione…
- Art. 160Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda piu' alle condizioni necessarie…
- Art. 161Il presidente e i due vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di…
- Art. 162Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di…
- Art. 163Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri…
- Art. 164La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e…
- Art. 165La Corte di giustizia e' composta di sette giudici. La Corte di giustizia si riunisce in…
- Art. 166La Corte di giustizia e' assistita da due avvocati generali. L'avvocato generale ha…
- Art. 167I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalita' che offrano tutte le garanzie…
- Art. 168La Corte di giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.
- Art. 169La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a…
- Art. 170Ciascuno degli Stati membri puo' adire la Corte di giustizia, quando reputi che in altro…
- Art. 171Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato a uno degli…
- Art. 172I regolamenti stabiliti dal Consiglio in virtu' delle disposizioni del presente Trattato…
- Art. 173La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimita' sugli atti del Consiglio e…
- Art. 174Se il ricorso e' fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto…
- Art. 175Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano…
- Art. 176L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata…
- Art. 177La Corte di giustizia e' competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, a)…
- Art. 178La Corte di giustizia e' competente a conoscere delle controversie relative al…
- Art. 179La Corte di giustizia e' competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la…
- Art. 180La Corte di giustizia e' competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle…
- Art. 181La Corte di giustizia e' competente a giudicare in virtu' di una clausola compromissoria…
- Art. 182La Corte di giustizia e' competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati…
- Art. 183Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente Trattato, le…
- Art. 184Nell'eventualita' di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o…
- Art. 185I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la…
- Art. 186La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, puo' ordinare i provvedimenti…
- Art. 187Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate…
- Art. 188Lo Statuto della Corte di giustizia e' stabilito con un Protocollo separato. La Corte di…
- Art. 189Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato…
- Art. 190I regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono…
- Art. 191I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'; essi entrano in…
- Art. 192Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non…
- Art. 193E' istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo. Il Comitato e'…
- Art. 194Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue…
- Art. 195Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco…
- Art. 196Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una…
- Art. 197Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati…
- Art. 198Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal…
- Art. 199Tutte le entrate e le spese della Comunita', ivi comprese quelle relative al Fondo…
- Art. 200Le entrate del bilancio comprendono, a prescindere da altre entrate, i contributi…
