1. La Commissione e' composta di nove membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza. Il numero dei membri della Commissione puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione. La Commissione non puo' comprendere piu' di due membri aventi la cittadinanza di uno stesso Stato. 2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunita'. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuni organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito. I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, puo', a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'art. 160 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art157 · fonte del testo

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