1. Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, con deliberazione unanime, su proposta della Commissione e dopo consultata l'Assemblea stabilisce tutti i regolamenti o le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86. Tali disposizioni, qualora non siano state adottate entro il termine suindicato, sono stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:

  • a)garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, e all'art. 86, comminando ammende e penalita' di mora, b) determinare le modalita' di applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessita' di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,
  • c)precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 85 e 86,
  • d)definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,
  • e)definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte, e le disposizioni della presente sezione nonche' quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art87 · fonte del testo

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