1. Il Consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva per decidere della concessione di crediti e di garanzie e per la conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonche' le commissioni di garanzia; controlla la sana amministrazione della Banca; assicura, la conformita' della gestione della Banca con le disposizioni del Trattato e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal Consiglio dei governatori. Alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione e' tenuto a sottoporre al Consiglio dei governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l'approvazione. 2. Il Consiglio di amministrazione e' composto di 12 amministratori e di 12 sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori, su rispettiva designazione degli Stati membri e della Commissione, in ragione di: 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; 3 amministratori designati dalla Repubblica Francese; 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana; 2 amministratori designati di comune accordo dai paesi del Benelux; 1 amministratore designato dalla Commissione. Il loro mandato e' rinnovabile. Ogni amministratore e' assistito da un sostituito nominato alle stesse condizioni e secondo le stesse procedure degli amministratori. I sostituti possono partecipare alle sedute del Consiglio d'amministrazione; non hanno diritto di voto salvo quando sostituiscono il titolare in caso d'impedimento di questi. Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del Comitato direttivo, presiede le sedute del Consiglio d'amministrazione senza partecipare alle votazioni. I membri del Consiglio d'amministrazione sono scelti tra personalita' che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza, essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca. 3. Soltanto nel caso che un amministratore non si risponda piu' ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, potra' dichiararlo dimissionario d'ufficio. La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del Consiglio d'amministrazione. 4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione. secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato. 5. Il Consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del Consiglio d'amministrazione. Esso definisce all'unanimita' le eventuali incompatibilita' con le funzioni di amministratore e di sostituto.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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