1. I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca nonche' le commissioni di garanzia devono essere adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e devono essere calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e di costituire un fondo di riserva, conformemente all'art. 24. 2. La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico del progetto da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio di interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorita' terza puo' concedere bonifici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'art. 92 del Trattato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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