1. La Banca puo' impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilita' di cui non abbia immediata necessita' per far fronte alle sue obbligazioni:

  • a)puo' effettuare collocamenti sui mercati monetari;
  • b)fatte salve le disposizioni dell'art. 20, paragrafo 2, puo' acquistare o vendere titoli emessi sia direttamente sia dai suoi debitori;
  • c)la Banca puo' effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalita'. 2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 25, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti o alle garanzie concesse dalla Banca stessa. 3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agira' di concerto con le autorita' competenti degli Stati membri o con la loro banca di emissione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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