[1]Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo

[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano il Granducato del Lussemburgo, Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:

[3]Art. 1

[4]1. In ragione della particolare situazione della sua agricoltura, il Granducato del Lussemburgo e' autorizzato a mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti compresi nell'elenco allegato alla decisione delle Parti Contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, in data 3 dicembre 1955, riguardante l'agricoltura lussemburghese. Il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'art. 6, terzo comma, della Convenzione di Unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921. 2. Il Granducato del Lussemburgo adotta tutte le misure di ordine strutturale, tecnico ed economico, atte a consentire la progressiva integrazione dell'agricoltura lussemburghese nel mercato comune. La Commissione puo' rivolgergli raccomandazioni circa le misure da adottare. Al termine del periodo transitorio, il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, in quale misura le deroghe concesse al Granducato del Lussemburgo debbano essere mantenute, modificate o abolite. Ad ogni Stato membro interessato e' riconosciuto il diritto di ricorso contro tale decisione dinanzi ad un organo arbitrale, designato conformemente alle disposizioni dell'art. 8, paragrafo 4, del Trattato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 232/1989

    Questione inammissibile
    21 aprile 1989

    Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 ottobre 1957 n. 1203, nella parte in cui hanno dato esecuzione all'art 177 del Trattato di Roma, sollevata dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale…

    Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art1 · fonte del testo

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