Ciascuno degli Stati membri puo' adire la Corte di giustizia, quando reputi che in altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtu' del presente Trattato. Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtu' del presente Trattato, deve rivolgersi alla Commissione. La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali. Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facolta' di ricorso alla Corte di giustizia.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art170 · fonte del testo

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