Il presidente e i due vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato puo' essere rinnovato. Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina e' fatta dopo consultazione della Commissione. In caso di dimissioni o di decesso, il presidente e i vicepresidenti sono sostituiti per la restante durata del mandato alle condizioni fissate dal primo comma.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art161 · fonte del testo

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