Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in particolare l'obbligo di versare la propria quota o i suoi prestiti speciali o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il Consiglio dei governatori, deliberante a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tale decisione non libera lo Stato ne' i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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