Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Trattato
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee · Legge 14 ottobre 1957, n. 1203
- Aggiornato al
- 23 dicembre 1957
- Articoli
- 225
- Versioni storiche
- 535
- Art. 1TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM) SUA MAESTA'…
- Art. 2Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunita' deve, alle condizioni previste dal…
- Art. 3L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunita' e' assicurata da: un'ASSEMBLEA; un…
- Art. 4La Commissione e' incaricata di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati…
- Art. 5Al fine di promuovere il coordinamento delle ricerche intraprese negli Stati membri e di…
- Art. 6Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la…
- Art. 7Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, che consulta il…
- Art. 8La Commissione, previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico, istituisce un…
- Art. 9Dopo aver chiesto il parere del Comitato economico e sociale, la Commissione puo' creare…
- Art. 10La Commissione puo' affidare per contratto l'esecuzione di determinate parti del…
- Art. 11La Commissione pubblica i programmi di ricerche contemplati dagli articoli 7, 8 e 10…
- Art. 12Gli Stati membri, le persone e le imprese hanno il diritto, presentando una domanda alla…
- Art. 13La Commissione deve comunicare agli Stati membri, alle persone e alle imprese le…
- Art. 14La Commissione cerca di ottenere o di fare ottenere a trattativa privata la comunicazione…
- Art. 15La Commissione stabilisce una procedura che consenta agli Stati membri, alle persone e…
- Art. 16Non appena una domanda di brevetto o di modello d'utilita', il cui oggetto sia…
- Art. 17In mancanza di accordo per trattativa privata, possono essere concesse licenze d'uso non…
- Art. 18Ai fini previsti dalla presente sezione, e' istituito un Collegio arbitrale il cui…
- Art. 19Qualora, in mancanza di accordo per trattativa privata, la Commissione si proponga di…
- Art. 20Nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 19, il…
- Art. 21Quando il titolare non propone di rivolgersi al Collegio arbitrale, la Commissione puo'…
- Art. 22In caso di mancato accordo sull'ammontare dello indennizzo fra il titolare del brevetto…
- Art. 23Trascorso il termine di un anno e sempreche' nuove circostanze lo giustifichino, le…
- Art. 24Le cognizioni, acquisite dalla Comunita' grazie alla esecuzione del suo programma di…
- Art. 25Lo Stato membro che comunica l'esistenza o il contenuto di una domanda di brevetto o di…
- Art. 26Quando delle cognizioni oggetto di brevetti, domande di brevetto, titoli di protezione…
- Art. 27L'indennizzo del pregiudizio subito dal richiedente in conseguenza del vincolo di…
- Art. 28Qualora, per effetto della loro comunicazione alla Commissione, domande di brevetti o di…
- Art. 29Qualsiasi accordo o contratto avente per oggetto uno scambio di cognizioni scientifiche o…
- Art. 30Sono istituite nella Comunita' norme fondamentali relative alla protezione sanitaria…
- Art. 31Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di…
- Art. 32A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere…
- Art. 33Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e…
- Art. 34Ciascuno Stato membro, nei territori del quale devono effettuarsi degli esperimenti…
- Art. 35Ciascun Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo…
- Art. 36Le informazioni relative ai controlli contemplati dall'art. 35 sono regolarmente…
- Art. 37Ciascuno Stato membro e' tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi…
- Art. 38La Commissione invia agli Stati membri tutte le raccomandazioni concernenti il grado di…
- Art. 39La Commissione crea nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, e non appena…
- Art. 40Per incoraggiare l'iniziativa di persone e di imprese e agevolare uno sviluppo coordinato…
- Art. 41Le persone e imprese appartenenti ai settori industriali enumerati nell'allegato II del…
- Art. 42I progetti di cui all'art. 41 devono essere comunicati alla Commissione, e per…
- Art. 43La Commissione discute con le persone o imprese tutti gli aspetti dei progetti…
- Art. 44Con l'accordo degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate, la…
- Art. 45Le imprese che rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo dell'industria nucleare…
- Art. 46Qualsiasi progetto di Impresa comune, emanate dalla Commissione, da uno Stato membro o…
- Art. 47Il Consiglio, investito dalla Commissione, puo' richiederle i supplementi di informazioni…
- Art. 48Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' ammettere…
- Art. 49La costituzione di una Impresa comune risulta dalla decisione del Consiglio. Ogni Impresa…
- Art. 50Gli statuti delle Imprese comuni sono, ove occorra, modificati conformemente alle…
- Art. 51La Commissione provvede all'esecuzione di tutte le decisioni del Consiglio relative alla…
- Art. 52L'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali e'…
- Art. 53L'Agenzia e' posta sotto il controllo della Commissione, che le impartisce le sue…
- Art. 54L'Agenzia ha personalita' giuridica e gode di autonomia finanziaria. Il Consiglio…
- Art. 55Gli Stati membri comunicano o fanno comunicare all'Agenzia tutte le informazioni…
- Art. 56Gli Stati membri garantiscono il libero esercizio delle funzioni dell'Agenzia sui loro…
- Art. 57Il diritto d'opzione dell'Agenzia copre: a) l'acquisizione dei diritti di utilizzazione e…
- Art. 58Quando un produttore opera in piu' fasi della produzione, comprese tra l'estrazione di…
- Art. 59Se l'Agenzia non esercita il suo diritto di opzione su tutta o su parte della produzione…
- Art. 60Gli eventuali utilizzatori comunicano periodicamente all'Agenzia il loro fabbisogno di…
- Art. 61L'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreche' alla loro…
- Art. 62L'agenzia esercita il diritto di opzione sulle materie fissili speciali prodotte nei…
- Art. 63I minerali, materie grezze o materie fissili speciali prodotte dalle Imprese comuni sono…
- Art. 64L'Agenzia, operando eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunita'…
- Art. 65L'art. 60 e' applicabile alle domande degli utilizzatori e ai contratti tra, gli…
- Art. 66Qualora la Commissione accerti, a richiesta degli utilizzatori interessati, che l'Agenzia…
- Art. 67Fatte salve le eccezioni previste dal presente Trattato, i prezzi risultano dai raffronto…
- Art. 68Sono vietate le pratiche di prezzi che abbiano per oggetto di assicurare a determinati…
- Art. 69Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' fissare dei…
- Art. 70La Commissione, nei limiti previsti dal bilancio della Comunita', puo' intervenire…
- Art. 71Commissione rivolge agli Stati membri ogni utile raccomandazione sulle disposizioni…
- Art. 72L'Agenzia puo' costituire, in base alle disponibilita' esistenti all'interno o…
- Art. 73Qualora un accordo o una convenzione fra uno Stato membro, una persona o una impresa, da…
- Art. 74La Commissione puo' dispensare dall'applicazione delle disposizioni del presente capo il…
- Art. 75Le disposizioni del presente capo non si applicano agli impegni aventi per oggetto il…
- Art. 76Le disposizioni del presente capo, specie quando circostanze impreviste venissero a…
- Art. 77Alle condizioni previste dal presente capo, la Commissione deve accertarsi che, nei…
- Art. 78Chiunque crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione o qualsiasi…
- Art. 79La Commissione esige la tenuta e la presentazione di specifiche delle operazioni, al fine…
- Art. 80Commissione puo' esigere che sia depositata presso l'Agenzia, o in altri depositi…
- Art. 81La Commissione puo' inviare ispettori nei territori degli Stati membri. Essa procede…
- Art. 82Gli ispettori sono assunti dalla Commissione. Essi sono incaricati di farsi presentare e…
- Art. 83In caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti…
- Art. 84Nell'esercizio del controllo non si fanno discriminazioni in base alla destinazione data…
- Art. 85Qualora nuove circostanze lo richiedano, le modalita' di applicazione del controllo…
- Art. 86Le materie fissili speciali sono proprieta' della Comunita'. Il diritto di proprieta'…
- Art. 87Gli Stati membri, persone o imprese hanno, sulle materie fissili speciali di cui siano…
- Art. 88Un conto speciale, detto conto finanziario delle materie fissili speciali, e' tenuto a…
- Art. 89Nel conto finanziario delle materie fissili speciali: a) e' portato a credito della…
- Art. 90Qualora nuove circostanze lo richiedessero, le disposizioni del presente capo relative al…
- Art. 91Il regime di proprieta' applicabile a tutti gli oggetti, materie e beni nei confronti dei…
- Art. 92Le disposizioni del presente capo sono applicabili ai beni e prodotti contemplati negli…
- Art. 93Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, gli Stati membri aboliranno tra…
- Art. 94Gli Stati membri stabiliscono una tariffa doganale comune alle seguenti condizioni: a)…
- Art. 95Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' decidere…
- Art. 96Gli Stati membri aboliscono qualsiasi restrizione, fondata sulla cittadinanza…
- Art. 97Nessuna restrizione fondata sulla nazionalita' puo' essere opposta alle persone fisiche o…
- Art. 98Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie allo scopo di facilitare la…
- Art. 99La Commissione puo' formulare tutte le raccomandazioni intese a facilitare il movimento…
- Art. 100Ogni Stato membro s'impegna ad autorizzare che i pagamenti concernenti gli scambi di…
- Art. 101Nell'ambito della sua competenza, la Comunita' puo' impegnarsi mediante la conclusione di…
- Art. 102Gli accordi o convenzioni conclusi con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale…
- Art. 103Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i loro progetti di accordi o…
- Art. 104Qualsiasi persona o impresa che concluda o rinnovi, successivamente all'entrata in vigore…
- Art. 105Le disposizioni del presente Trattato non sono opponibili all'esecuzione degli accordi o…
- Art. 106Gli stati membri che, anteriormente all'entrata in vigore del presente Trattato, abbiano…
- Art. 107L'Assemblea, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita'…
- Art. 108L'Assemblea e' formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i…
- Art. 109L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il terzo martedi di…
- Art. 110L'Assemblea designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza. A tutte le…
- Art. 111Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, l'Assemblea delibera a maggioranza…
- Art. 112L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la…
- Art. 113L'Assemblea, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che…
- Art. 114L'Assemblea, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione…
- Art. 115Il Consiglio esercita le sue attribuzioni e i suoi poteri di decisione alle condizioni…
- Art. 116Il Consiglio e' formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno…
- Art. 117Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di…
- Art. 118Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, le deliberazioni del Consiglio sono…
- Art. 119Quando, in virtu' delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia…
- Art. 120In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio puo' ricevere delega da uno solo degli…
- Art. 121Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno. Il regolamento puo' prevedere la…
- Art. 122Il Consiglio puo' chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso…
- Art. 123Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennita' e…
- Art. 124Al fine di assicurare lo sviluppo dell'energia nucleare nella comunita', la Commissione…
- Art. 125La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione…
- Art. 126La Commissione e' composta di cinque membri, di nazionalita' diversa, scelti in base alla…
- Art. 127I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati…
- Art. 128A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione…
- Art. 129Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda piu' alle condizioni necessarie…
- Art. 130Il presidente e il vicepresidente della Commissione sono designati tra i membri di questa…
- Art. 131Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di…
- Art. 132Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri…
- Art. 133Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' convenire che il governo di uno Stato…
- Art. 134Presso la Commissione e' istituito un Comitato scientifico e tecnico, a carattere…
- Art. 135La Commissione puo' procedere a tutte le consultazioni e istituire tutti i Comitati di…
- Art. 136La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e…
- Art. 137La Corte di giustizia e' composta di sette giudici. La Corte di giustizia si riunisce in…
- Art. 138La Corte di giustizia e' assistita da due avvocati generali. L'avvocato generale ha…
- Art. 139I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalita' che offrano tutte le garanzie…
- Art. 140La Corte di giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.
- Art. 141La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a…
- Art. 142Ciascuno degli Stati membri puo' adire la Corte di giustizia, quando reputi che un altro…
- Art. 143Quando la Corte di giustizia riconosca, che uno Stato membro ha mancato a uno degli…
- Art. 144La Corte di giustizia ha competenza, giurisdizionale anche di merito, a) sui ricorsi…
- Art. 145La Commissione, quando reputi che una persona o impresa ha commesso una violazione del…
- Art. 146La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimita' sugli atti del Consiglio e…
- Art. 147Se il ricorso e' fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto…
- Art. 148Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano…
- Art. 149L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata…
- Art. 150La Corte di giustizia e' competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a)…
- Art. 151La Corte di giustizia e' competente a conoscere delle controversie relative al…
- Art. 152La Corte di giustizia e' competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la…
- Art. 153La Corte di giustizia e' competente a giudicare in virtu' di una clausola compromissoria…
- Art. 154La Corte di giustizia e' competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati…
- Art. 155Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente Trattato, le…
- Art. 156Nell'eventualita' di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o…
- Art. 157Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, i ricorsi proposti alla Corte di…
- Art. 158La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, puo' ordinare i provvedimenti…
- Art. 159Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate…
- Art. 160Lo Statuto della Corte di giustizia e' stabilito con un Protocollo separato. La Corte di…
- Art. 161Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato…
- Art. 162I regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono…
- Art. 163I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'; essi entrano in…
- Art. 164L'esecuzione forzata e' regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul…
- Art. 165E' istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo. Il Comitato e'…
- Art. 166Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue…
- Art. 167Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco…
- Art. 168Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una…
- Art. 169Il Comitato puo' essere suddiviso in sezioni specializzate. L'attivita' delle sezioni…
- Art. 170Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal…
- Art. 171Tutte le entrate e le spese della Comunita', ad eccezione di quelle dell'Agenzia e delle…
- Art. 172Le entrate del bilancio di funzionamento comprendono, a prescindere da altre entrate…
- Art. 173I contributi finanziari degli Stati membri, di cui all'art. 172, potranno essere…
- Art. 174Le spese iscritte nel bilancio di funzionamento comprendono in particolare: a) le spese…
- Art. 175Le spese iscritte nel bilancio di funzionamento sono autorizzate per la durata di un…
- Art. 176Gli stanziamenti per le spese di ricerche e d'investimenti comprendono, fatti salvi i…
- Art. 177L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre. 2. Ciascuna…
- Art. 178Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non e' stato ancora votato, le…
- Art. 179La Commissione cura l'esecuzione dei bilanci, conformemente alle disposizioni del…
- Art. 180I conti relativi alla totalita' delle entrate e delle spese di ciascun bilancio sono…
- Art. 181I bilanci e lo Stato di previsione di cui all'art. 171, paragrafi 1 e 2, sono stabiliti…
- Art. 182La Commissione, con riserva d'informarne le autorita' competenti degli Stati membri…
- Art. 183Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, a) stabilisce i…
- Art. 184La Comunita' ha personalita' giuridica.
- Art. 185In ciascuno degli Stati membri, la Comunita' ha la piu' ampia capacita' giuridica…
- Art. 186Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce, in collaborazione con la…
- Art. 187Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione puo' raccogliere tutte le…
- Art. 188La responsabilita' contrattuale della Comunita' e' regolata dalla legge applicabile al…
- Art. 189La sede delle istituzioni della Comunita' e' fissata di intesa comune dai governi degli…
- Art. 190Il regime linguistico delle istituzioni della Comunita' e' fissato, senza pregiudizio…
- Art. 191La Comunita' gode, sui territori degli Stati membri, delle immunita' e privilegi…
- Art. 192Gli Stati membri adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad…
- Art. 193Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa…
- Art. 194I membri delle istituzioni della Comunita', i membri dei Comitati, i funzionari ed agenti…
- Art. 195Le istituzioni della Comunita' e cosi' anche l'Agenzia e le Imprese comuni devono…
- Art. 196Ai fini dell'applicazione del presente Trattato e salvo contrarie disposizioni di questo…
- Art. 197Ai fini dell'applicazione del presente Trattato, 1. Il termine "materie fissili speciali"…
- Art. 198Salvo contrarie disposizioni, le stipulazioni del presente Trattato sono applicabili ai…
- Art. 199La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli…
- Art. 200La Comunita' attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.
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