Corte costituzionale

Ordinanza n. 486/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo

comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del

decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei

mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato

dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912

(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30

marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26

maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni

spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),

promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal Pretore di Modena

nel procedimento civile vertente tra Gherardi Venio e il Ministero

dell'Interno, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Modena, nel procedimento civile tra

Gherardi Venio e il Ministero dell'Interno, con ordinanza del 4

ottobre 1988, (R.O. n. 203 del 1989), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge

30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dall'art. 1,

primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui

subordina il diritto degli eredi del mutilato od invalido civile di

percepire le quote della prestazione assistenziale maturate dal de

cuius alla data del decesso alla condizione che il decesso stesso sia

avvenuto in epoca successiva al riconoscimento della inabilità;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 38, primo comma, della Costituzione, in quanto

alcune categorie di cittadini sarebbero privati di una prestazione

previdenziale cui invece hanno diritto;

b) l'art. 24, primo comma, della Costituzione, venendo meno la

tutela giurisdizionale del diritto la quale invece dovrebbe supplire

alla inattività degli organi amministrativi;

c) l'art. 3, primo comma, della Costituzione per la disparità

di trattamento che si verifica tra gli eredi dei mutilati od invalidi

civili ed altre categorie di aventi diritto a prestazioni

previdenziali o assistenziali richiesta ed ottenuta prima della morte

del de cuius;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione ora

sollevata manifestamente infondata (ordinanza n. 61 del 1989);

che non sono state addotte ragioni o motivi nuovi che possano

fondare una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971,

n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5,

e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come

autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13

dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo

comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo

comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di

assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili

e di sordomuti), in riferimento agli artt, 3, primo comma, 24, primo

comma, e 38, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore

di Modena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:486 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari