Corte costituzionale

Sentenza n. 278/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1984 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13,

primo comma, legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L.

30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi

civili) e 26, legge 30 aprile 1969, n. 153 promosso con l'ordinanza

emessa il 31 gennaio 1978 dal Pretore di Salerno nel procedimento

civile vertente tra Avallone Maria e Ministero degli Interni iscritta

al n. 211 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 179 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento civile promosso da Avallone Maria nei

confronti del Ministero dell'Interno al fine di ottenere il

riconoscimento del diritto alla concessione dell'assegno mensile

previsto per gli invalidi civili, il Pretore di Salerno, ritenuto che

la domanda avrebbe dovuto essere rigettata per il solo fatto che,

secondo quanto rilevato nella seduta del 21 agosto 1973 dal comitato

provinciale di assistenza e beneficenza pubblica presso la Prefettura

di Salerno, il marito dell'interessata era "titolare di reddito

complessivo netto di L. 1.389.297 ai fini dell'imposta complementare",

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e

13, primo comma, legge 30 marzo 1971, n. 118, e 26, legge 30 aprile

1969, n. 153, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost..

Parzialmente accogliendo le tesi della difesa della ricorrente, il

Pretore ritiene irragionevole che, ai fini dell'attribuzione

dell'assegno mensile, il quale in ogni caso mira a tutelare persone

fisicamente menomate in considerazione del loro stato di bisogno, nel

caso dei ciechi si prendano in considerazione le sole condizioni

economiche dell'interessato (art. 5, legge 27 maggio 1970, n. 382),

mentre per gli altri invalidi civili la concessione dell'assegno è

subordinata alla sussistenza di una condizione economica negativa

afferente anche il coniuge dell'invalido. Osserva in particolare il

giudice a quo che "pur nella possibile legittimità di una speciale

disciplina che tenga in particolare conto le caratteristiche e le

conseguenze specifiche della cecità rispetto alle altre forme di

invalidità", la disparità di trattamento non trova tuttavia

giustificazione sotto il profilo del riferimento anche alle condizioni

economiche del coniuge per il riconoscimento della sussistenza dello

stato di bisogno dell'invalido e non anche del cieco.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata e pubblicata.

Nessuna delle parti nell'originario procedimento si è costituita

innanzi alla Corte costituzionale.

3. - È invece, intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha instato

per la declaratoria di infondatezza della questione.

In atto di intervento si pone in rilievo che a norma del combinato

disposto degli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971 agli invalidi

civili la cui capacità lavorativa risulti ridotta - come nel caso di

specie - in misura superiore ai due terzi, è concesso, a carico dello

Stato e a cura del Ministero dell'interno, per il periodo in cui non

sono collocati al lavoro, un assegno mensile, purché versino nelle

condizioni economiche previste dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969,

n. 153: non risultino cioè iscritti, essi stessi, nei ruoli

dell'imposta di r.m. e il coniuge in quelli dell'imposta complementare

sui redditi (ora IRPEF). L'ultima condizione - continua l'Avvocatura -

non è invece richiesta per le provvidenze in favore dei ciechi civili,

la cui concessione è subordinata esclusivamente alle condizioni

economiche degli interessati.

La diversità di disciplina troverebbe giustificazione nella

eccezionale gravità della minorazione costituita dalla cecità, che è

quella di grado più alto, secondo quanto riconosciuto anche

dall'organizzazione mondiale della sanità. Ciò avrebbe indotto il

legislatore alla concessione di benefici particolarissimi, talora

prescindendo anche dalla considerazione delle condizioni economiche del

non vedente, come per l'indennità di accompagnamento, prevista dalla

legge 16 aprile 1974, n. 114; ovvero privilegiando in ogni caso il

cieco, al quale, in materia di pensioni di guerra, la lettera A-bis

della tabella E) annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, attribuisce

un assegno di superinvalidità.

Attesa dunque la peculiarità delle esigenze dei ciechi civili

rispetto a quelle degli invalidi civili, non sarebbe incongrua la

diversa valutazione dello stato di bisogno operata dal legislatore per

far luogo alla concessione dei benefici per ciascuna categoria

previsti, "anche sotto il profilo della considerazione nell'un caso

della sola condizione economica personale e nell'altro della condizione

complessiva dei coniugi". Né potrebbe, da ultimo, ritenersi

irrazionale che il legislatore, nell'ambito delle proprie scelte

discrezionali, si sia mosso "per gli invalidi civili nella stessa

ottica che ha ispirato la pensione sociale", facendo "riferimento ai

requisiti (salva l'età) di questa, ed invece si sia diversamente

regolato per quella più grave menomazione che è la cecità". Considerato in diritto :

1. - La normazione intesa ad instaurare in materia di sicurezza

sociale un sistema quanto più possibile conforme a Costituzione si

caratterizza per la copiosità degli atti che la compongono, per

l'incessante loro sequenza, per la varietà e mutevolezza delle ipotesi

ivi previste. Si rende allora preliminarmente necessario cogliere in

questa disciplina piuttosto complessa, disorganica e non priva di

contraddizioni, solo quei punti che rilevano ai fini del decidere la

presente questione. Tali punti si lasciano così compendiare: a)

nell'ambito della categoria generale degli invalidi è statuito che,

non solo per quelli "per cause di guerra, di lavoro, di servizio", ma

anche per i ciechi e i sordomuti provvedono" altre "leggi (art. 2,

ultimo comma, legge 30 marzo 1971, n. 118 di conversione del decreto

legge 30 gennaio 1971, n. 5), le quali danno perciò vita a discipline

differenziate per ognuna delle indicate subcategorie; b) nell'ambito

delle provvidenze disposte a favore dei mutilati ed invalidi civili è

fatta distinzione tra pensione (spettante ai maggiorenni, in caso di

totale inabilità lavorativa: art. 12, legge n. 118 del 1971), assegno

mensile (spettante ai maggiorenni incollocati al lavoro, ma sino al 64

anno, in caso di inabilità parziale: art. 13, legge n. 118 del 1971),

assegno di accompagnamento (spettante ai minori di anni 18,

riconosciuti non deambulanti e che frequentino la scuola dell'obbligo o

corsi di perfezionamento o centri ambulatoriali: art. 17, legge n. 118

del 1971; c) negli artt. 12, secondo comma, 13, primo comma, 17, ultimo

comma, della menzionata legge n. 118 del 1971, che fanno rinvio

all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e nell'art. 8 della

successiva legge 16 aprile 1974, n. 114 di conversione del decreto

legge 2 marzo 1974, n. 30, la concessione delle suddette provvidenze

risulta subordinata al possesso di un determinato requisito reddituale,

da calcolarsi, quanto ai coniugati, mediante il cumulo del reddito

personale con quello del coniuge; d) a partire, tuttavia, dal 1 luglio

1980, avendo l'art. 14 septies, quinto comma, della legge 29 febbraio

1980, n. 33 di conversione del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663

("finanziamento del servizio sanitario nazionale") stabilito che "il

limite di reddito per il diritto all'assegno mensile" si calcola "con

esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo

familiare", è abrogata, almeno per quanto riguarda la spettanza

dell'assegno mensile, la norma che disponeva il cumulo e rileva,

quindi, solo il reddito personale del minorato.

2. - La controversia che ha occasionato la questione di cui

all'ordinanza in epigrafe ha per oggetto appunto un assegno mensile ed

è stata promossa il 17 febbraio 1977. E poiché la suddetta legge

abrogativa del cumulo (n. 33 del 1980), in quanto dispone

esplicitamente la propria decorrenza dal 1 luglio 1980, non spiega

efficacia retroattiva, ne consegue che il giudizio di questa Corte deve

vertere esclusivamente sulla legittimità costituzionale della

statuizione di cui alla precedente lettera c), la quale appunto

disciplinava l'istituto dell'assegno mensile nel periodo che va dal

mese successivo a quello della presentazione della domanda per

l'accertamento della invalidità sino al 30 giugno 1980. E pertanto,

benché la pensione d'inabilità e l'indennità d'accompagnamento

abbiano la stessa natura dell'assegno mensile, cioè quella di

prestazioni assistenziali - ne offre conferma positiva l'art. 14

septies, primo comma, del decreto legge n. 663 del 1979, convertito

nella legge n. 33 del 1980, quando, sia pur a riguardo dei sordomuti,

riferendosi all'assegno mensile di assistenza, chiarisce che tale

assegno è quello che viene definito "pensione non reversibile" -,

giova precisare che il presente giudizio non coinvolge, né la

pensione, né l'indennità d'accompagnamento, né le relative norme,

né il periodo successivo al 30 giugno 1980, bensì esclusivamente

l'assegno mensile, per inabilità parziale, nei cui confronti soltanto

risulta espressamente eliminato, a decorrere dalla predetta data, il

cumulo del reddito dell'invalido con quello del coniuge.

3. - Il giudice a quo reputa non manifestamente infondata

l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,

della legge n. 118 del 1971, in relazione agli artt. 12, secondo comma,

stessa legge e 26 della legge n. 153 del 1969, assumendo come parametro

l'art. 3, primo comma, Cost., e come tertium comparationis l'art. 5

della legge 27 maggio 1970, n. 382 ("disposizioni in materia di

assistenza ai ciechi civili"). Egli non lamenta già che i ciechi

civili siano trattati diversamente dai mutilati ed invalidi civili ed,

anzi, a premessa del suo ragionamento, ammette la "possibile

legittimità di una speciale disciplina che tenga in particolare conto

le caratteristiche e le conseguenze specifiche della cecità rispetto

alle altre forme di invalidità". Rileva, invece, che, poiché, tanto

per i ciechi civili, quanto per gli invalidi civili, il conseguimento

del diritto alla prestazione assistenziale ha il medesimo presupposto,

cioè lo stato di bisogno, "non trova ragionevole giustificazione" -

onde il contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost. - "il fatto che...

per i ciechi si prendano in considerazione le sole condizioni

economiche dell'interessato" e "per gli altri invalidi civili anche le

condizioni economiche del coniuge". Ed all'uopo fa richiamo all'art. 5

legge n. 382 del 1970, che effettivamente, per quanto riguarda i

ciechi civili, subordina la concessione della pensione (e

dell'indennità d'accompagnamento) alle condizioni economiche del solo

interessato, come, del resto, alle condizioni economiche, dei soli

interessati l'art. 6 subordina la concessione dell'assegno a vita, e

l'art. 7 subordina la concessione dell'indennità d'accompagnamento ai

non aventi diritto alla pensione.

4. - La questione non è fondata.

Il cumulo del reddito dell'interessato con quello del coniuge,

disposto solo per gli inabili civili, ma non anche per i ciechi (e per

i sordomuti) costituiva indubbiamente un più gravoso requisito

reddituale a carico dei primi, ma non può, tuttavia, dirsi

irrazionale. E ciò, non certo per la ragione che la cecità sia

sempre la minorazione più grave, come eccepisce la difesa dello Stato,

ma in quanto essa forma - come è stato in precedenza rilevato -

l'oggetto di una disciplina apposita e diversificata. Deve, dunque,

affermarsi che le situazioni messe a raffronto non sono del tutto

omogenee in rapporto al principio d'eguaglianza, sicché ben poteva il

legislatore, nella sua valutazione discrezionale, non estendere a tutte

le altre minorazioni il particolare regime della pensione per cecità.

Vero è che successivamente la menzionata legge n. 33 del 1980

(art. 14 septies, quinto comma) ha eliminato il denunciato cumulo, ma

tale innovazione non acquista il valore di riconoscimento, da parte

dello stesso legislatore, dell'irrazionalità della disciplina

impugnata, potendosi, viceversa, ritenere che rientri nella progressiva

evoluzione della legislazione in materia di sicurezza sociale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, in

relazione agli artt. 12 della stessa legge n. 118 del 1971 e 26, comma

primo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, sollevata dal Pretore di

Salerno, con ordinanza in data 31 gennaio 1978 (r.o. n. 211/1978), in

riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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