Corte costituzionale

Ordinanza n. 490/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo

comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del

decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore di

mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato

dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912

(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30

marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26

maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni

spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dal Pretore di Parma nel

procedimento civile vertente tra Barbieri Pomezia e il Ministero

dell'interno, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Pretore di Parma nel

procedimento civile vertente tra Bologni Silvano ed il Ministero

dell'Interno, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Parma, nei giudizi civili tra Barbieri

Pomezia ed il Ministero dell'interno e tra Bologni Silvano e lo

stesso Ministero dell'interno, aventi ad oggetto il pagamento della

indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile,

con ordinanze del 26 ottobre 1989 (R.O. nn. 344 e 345 del 1990), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,

ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente

interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986,

n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del

mutilato e dell'invalido civile di percepire la pensione di

invalidità o inabilità alla condizione che la morte del de cuius

sia avvenuta in epoca successiva all'accertamento dello stato di

invalidità da parte dell'apposita Commissione sanitaria;

che secondo il giudice remittente sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione in quanto, mentre si ritiene

che l'accertamento dell'invalidità debba essere effettuato in

persona dell'invalido, d'altra parte si afferma che la sussistenza

delle condizioni per il riconoscimento della indennità di

accompagnamento può accertarsi su base documentale;

b) gli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto il decesso

dell'interessato durante il giudizio di accertamento dovrebbe

comportare l'estinzione del processo e del diritto soggettivo

dell'erede alle quote già maturate senza che si verifichi la

successione nel processo;

che le parti private Barbieri Pomezia e Bologni Silvano,

costituitesi nel giudizio, hanno richiesto una sentenza

interpretativa di rigetto o una declaratoria di illegittimità;

che, invece, l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nei

due giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione,

essendo identica ad altre già decise nello stesso senso;

Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa

questione, per evidenti ragioni di connessione, vanno riuniti e

decisi con un unico provvedimento;

che la questione è stata già dichiarata manifestamente

infondata (ordd. nn. 61, 264, 475 e 486 del 1989; n. 391 del 1990);

che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano

portare ad un mutamento della decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma,

della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del

decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore di

mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato

dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912

(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30

marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26

maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni

spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),

in riferimento agli art. 3, 24 e 113 della Costituzione, sollevata

dal Pretore di Parma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:490 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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