Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo

comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del

decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei

mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato

dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912

(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30

marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26

maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni

spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),

promossi con ordinanze del 4 novembre 1987, emesse dal Pretore di

Modena, rispettivamente iscritte ai nn. 168, 169, 170, 171 e 217 del

registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali nn. 19

e 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Galli Rina ed altra nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Modena, in causa tra Galli Rina ed

altra ed il Ministero dell'Interno, diretta ad ottenere il pagamento

dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11

febbraio 1980, n. 18, richiesto dal loro genitore, morto prima che la

Commissione sanitaria provinciale di cui agli artt. 7 e 8 della legge

30 marzo 1971, n. 118, accertasse che egli era effettivamente nello

stato di invalidità richiesto dalla legge, con ordinanza datata 4

novembre 1987 (R.O. n. 168/1988), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge

30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dalla legge

13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto

degli eredi del mutilato o invalido civile di percepire quote della

prestazione assistenziale maturate dal de cuius alla data del

decesso, alla condizione che la morte sia avvenuta in epoca

successiva al riconoscimento della inabilità;

che, secondo il giudice remittente, risulterebbero violati:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione per la disparità

di trattamento degli eredi degli aspiranti alla indennità in

questione e gli eredi degli aventi diritto o degli aspiranti ad altre

prestazioni previdenziali ed assistenziali;

b) l'art. 24, primo comma, della Costituzione, venendo meno la

tutela giurisdizionale del diritto a supplire alla inattività degli

organi amministrativi;

c) l'art. 38, primo comma, della Costituzione, venendo meno

una prestazione assistenziale;

che le parti private, costituitesi nel giudizio, hanno concluso

per la fondatezza della questione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la inammissibilità o quanto meno per la infondatezza

della questione;

che il Pretore di Modena, nella stessa data 4 novembre 1987, in

altri procedimenti civili promossi sempre contro il Ministero

dell'Interno e sempre con lo stesso oggetto di cui al precedente,

rispettivamente da Borsari Francesca ed altri (R.O. n. 169/88), da

Caramaschi Giuliana ed altri (R.O. n. 170/88), da Silvestri Patrizia

(R.O. n. 171/88), da Mazzieri Fermino ed altri (R.O. n. 217/88), ha

sollevato identica questione di legittimità costituzionale delle

stesse norme sempre con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,

primo comma, 38, primo comma, della Costituzione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in tutti e

quattro i giudizi, ha rassegnato analoghe conclusioni di

inammissibilità o di infondatezza della questione;

Considerato che i cinque giudizi possono essere riuniti e decisi

con lo stesso provvedimento per l'evidente connessione;

che tutti i danti causa delle parti sono deceduti prima

dell'accertamento, di natura costitutiva, della invalidità civile

che è il presupposto per la concessione dell'indennità di

accompagnamento (art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18);

che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, anche

della Corte di cassazione, l'accertamento dell'invalidità deve

avvenire in presenza dell'interessato e non può essere effettuato

dopo la sua morte su base solo documentale, come, invece, può essere

compiuto l'accertamento delle condizioni per la concessione della

indennità di accompagnamento il quale può avvenire anche nei

confronti degli eredi con tutti i mezzi di cui può disporre il

giudice adito;

che la legge interpretativa, la quale ha sostanzialmente

codificato detto indirizzo giurisprudenziale, sempre, però,

disponendo che la morte del mutilato o dell'invalido deve essere

avvenuta successivamente al riconoscimento della inabilità, non è

irrazionale e non produce disparità di trattamento tra gli eredi

richiedenti l'indennità de qua e gli altri richiedenti altri

trattamenti previdenziali ed assistenziali cui aveva diritto il loro

de cuius;

che non sussiste nemmeno il dedotto vizio del diritto di difesa

potendo l'interessato utilizzare i rimedi apprestati dall'ordinamento

per ottenere dall'amministrazione il sollecito disbrigo della

relativa procedura amministrativa (R.O. n. 341/88);

che, peraltro, tutti coloro che avevano domandato l'indennità

di accompagnamento non si erano curati di chiedere tempestivamente

l'accertamento dell'invalidità di cui assumevano essere affetti e

che, quindi, il ritardo è addebitabile agli istanti più che

all'amministrazione;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo

1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971,

n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come

autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13

dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo

comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo

comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di

assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili

e di sordomuti), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo

comma, e 38, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore

di Modena con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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