È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 38, primo comma, Cost., dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato od invalido civile di percepire le quote delle prestazioni assistenziali maturate dal 'de cuius' alla data del decesso alla condizione che il decesso stesso sia avvenuto in epoca successiva al riconoscimento della inabilità. Invero la Corte ha già dichiarato la questione manifestamente infondata con ord. n. 61 del 1989 e non sono stati addotti motivi nuovi a fondamento di una diversa decisione. - V. ord. n. 61/1989. red.: M. Maiella
Art. 12 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili · Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti · Art. 7 Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti · Art. 38 cost.