Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo

comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del

decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei

mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato

dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912

(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30

marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26

maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni

spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),

promossi con ordinanze emesse il 29 febbraio 1988 (n. 4 ordinanze) e

il 19 maggio 1988 (n. 2 ordinanze), dal Pretore di Modena, iscritte

ai nn. 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706 e 707 del registro

ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Modena, in causa tra Dondi Vanis ed

altra contro il Ministero dell'Interno, diretta ad ottenere il

pagamento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della

legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiesto dal loro congiunto Dondi

Carlo, morto prima che la Commissione sanitaria provinciale di cui

agli artt. 7 e 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione

del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, accertasse che egli era

effettivamente nello stato di invalidità richiesto dalla legge, con

ordinanza del 28 marzo 1988, pervenuta alla Corte il 29 ottobre 1988

(R.O. n. 699 del 1988), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971,

n. 118, come autenticamente interpretato dalla legge 13 dicembre

1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del

mutilato o invalido civile di percepire quote della prestazione

assistenziale maturate dal de cuius alla data del decesso, alla

condizione che la morte sia avvenuta in epoca successiva al

riconoscimento della inabilità che, secondo il giudice rimettente,

risulterebbero violati:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità

di trattamento degli eredi degli aspiranti alla indennità in

questione e gli eredi degli aventi diritto o degli aspiranti ad altre

prestazioni previdenziali ed assistenziali;

b) l'art. 24, primo comma, della Costituzione, venendo meno la

tutela giurisdizionale del diritto a supplire alla inattività degli

organi amministrativi;

c) l'art. 38, primo comma, della Costituzione, venendo meno una

prestazione assistenziale;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la inammissibilità o quanto meno per la infondatezza

della questione;

che lo stesso Pretore, con ordinanze del 29 febbraio 1988,

pervenute alla Corte il 29 ottobre 1988, in altri procedimenti civili

promossi sempre contro il Ministero dell'Interno e sempre con lo

stesso oggetto di cui al precedente, rispettivamente da Ferrari Maria

ed altre (R.O. n. 700 del 1988), da Portioli Pia ed altra (R.O. n.

701 del 1988), da Cocchi Antonio ed altra (R.O. n. 702 del 1988), da

Miselli Giuseppe ed altra (R.O. n. 703 del 1988), e poi con ordinanze

del 28 marzo 1988, pervenute alla Corte il 29 ottobre 1988, in cause

promosse da Artioli Ezia ed altra (R.O. n. 704 del 1988), da Malagoli

Viviani ed altre (R.O. n. 705 del 1988), e con ordinanze del 19

maggio 1988, in cause promosse da Biolchini Filiberto ed altra (R.O.

n. 706 del 1988) e da Annovi Marisa (R.O. n. 707 del 1988), ha

sollevato identica questione di legittimità costituzionale delle

stesse norme, sempre con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,

primo comma, 38, primo comma, della Costituzione;

che tutti i danti causa delle parti sono deceduti prima

dell'accertamento di natura costitutiva della invalidità, che è il

presupposto per la concessione dell'indennità di accompagnamento

(art. 1 della legge 11 febbraio 1980);

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in tutti e

otto i giudizi, ha rassegnato analoghe conclusioni di

inammissibilità o di infondatezza della questione;

Considerato che i nove giudizi possono essere riuniti e decisi con

lo stesso provvedimento per l'evidente connessione;

che, questa Corte ha già dichiarato (ordinanza n. 61 del 1989),

la questione, ora di nuovo sollevata, manifestamente infondata;

che non v'è motivo di modificare tale decisione, non essendo

stati dedotti motivi nuovi e diversi;

che, pertanto, va emessa identica declaratoria;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, ultimo

comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del

decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei

mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato

dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912

(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30

marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26

maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni

spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),

in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 38,

primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena con

le ordinanze in epigrafe (R.O. nn. 699, 700, 701, 702, 703, 704,

705, 706 e 707 del 1988);

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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