Corte costituzionale

Ordinanza n. 475/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo

comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del

decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei

mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'

art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912

(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30

marzo 1971, n. 118 e dell' art. 7, ultimo comma, della legge 26

maggio 1970, n. 381), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1988

dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Frugoni

Baronio Lidia ed altre e il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 82

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Frugoni Baronio Lidia nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Brescia, in causa tra Frugoni Baronio

Lidia ed altre ed il Ministero dell'Interno, diretta ad ottenere il

pagamento dell'indennità di accompagnamento di cui all' art. 1 della

legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiesto dal loro congiunto morto

prima che la Commissione sanitaria provinciale di cui agli artt. 7 e

8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, accertasse che egli era

effettivamente nello stato di invalidità richiesto dalla legge, con

ordinanza datata 15 luglio 1988, pervenuta alla Corte il 14 febbraio

1989 (R.O. n. 82 del 1989), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 11 marzo 1971,

n. 118, come autenticamente interpretato dalla legge 13 dicembre

1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del

mutilato o invalido civile di percepire quote della prestazione

assistenziale maturate dal de cuius alla data del decesso, a

condizione che la morte sia avvenuta in epoca successiva al

riconoscimento della inabilità;

che, secondo il giudice remittente, risulterebbe violato l'art.

3, primo comma, della Costituzione per la disparità di trattamento

che si determina tra l'invalido che decede prima dell'esame della

U.S.L. e quello che decede dopo e prima della delibera C.P.A.B.P.,

venendo così l'attribuzione del trattamento di cui trattasi a

dipendere dal fortuito;

che le parti private, costituitesi in giudizio, hanno concluso

per la fondatezza della questione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione

manifestamente infondata in quanto il requisito dell'invalidità,

presupposto dell'erogazione del trattamento di cui trattasi, secondo

l'indirizzo giurisprudenziale ormai costante, deve essere accertato

in vita del beneficiario;

che non sono dedotte ragioni nuove e diverse per un mutamento

della decisione non essendo tale la denunciata disparità di

trattamento in costanza della mancanza del presupposto richiesto

dalla legge di previsione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell' art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo

1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971,

n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come

autenticamente interpretato dall' art. 1, primo comma, della legge 13

dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo

comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell' art. 7, ultimo

comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381), in riferimento all'art. 3

della Costituzione, sollevata dal Pretore di Brescia con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:475 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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