Corte costituzionale

Ordinanza n. 391/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo

comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del

decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei

mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato

dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912

(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30

marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26

maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni

spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Pretore di Parma nel

procedimento civile vertente tra Copelli Ermenegilda e il Ministero

dell'Interno, iscritta al n. 242 del registro ordinanze del 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dal Pretore di Parma nel

procedimento civile vertente tra Campilii Anna ed altri e il

Ministero dell'Interno, iscritta al n. 243 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Copelli Ermenegilda nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Parma, nei giudizi civili tra Copelli

Ermenegilda ed il Ministero dell'Interno e tra Campilii Anna ed altri

e lo stesso Ministero dell'Interno, aventi ad oggetto il pagamento

della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità

civile, con ordinanze del 26 ottobre 1989 (R.O. n. 242 del 1990) e

del 13 dicembre 1989 (R.O. n. 243 del 1990), ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della

legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato

dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella

parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato e

dell'invalido civile di percepire la pensione di invalidità o

inabilità alla condizione che la morte del de cuius sia avvenuta in

epoca successiva all'accertamento dello stato di invalidità da parte

dell'apposita Commissione sanitaria;

che secondo il giudice remittente sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione in quanto, mentre si ritiene che

l'accertamento dell'invalidità debba essere effettuato in persona

dell'invalido, d'altra parte si afferma che la sussistenza delle

condizioni per il riconoscimento della indennità di accompagnamento

può accertarsi su base documentale;

b) gli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto il decesso

dell'interessato durante il giudizio di accertamento dovrebbe

comportare l'estinzione del processo e del diritto soggettivo

dell'erede alle quote già maturate senza che si verifichi la

successione nel processo;

che la parte privata Copelli Ermenegilda, costituitasi nel

giudizio, ha concluso per la fondatezza della questione con ragioni

sostanzialmente identiche a quelle della motivazione del giudice a

quo;

che, invece, l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nei

due giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione,

essendo identica ad altre già decise nello stesso senso;

Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa

questione, per evidenti ragioni di connessione, vanno riuniti e

decisi con un unico provvedimento;

che la questione è stata già dichiarata manifestamente

infondata (ordd. nn. 61, 264, 475 e 486 del 1989);

che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano

portare ad un mutamento della decisione, tanto più che

l'interpretazione della disposizione censurata è stata condivisa

anche dalla Corte di Cassazione (sen. n. 6451 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma,

della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del

decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei

mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato

dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912

(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30

marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26

maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni

spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),

in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, sollevata

dal Pretore di Parma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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