1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, e' soppressa la voce di cui al numero 123-bis. 2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. 3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti" sono sostituite dalle seguenti: "gli utili provenienti". 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti" sono sostituite dalle seguenti: "utili provenienti". 5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;" sono sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa puo' essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;". 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta. 6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2". 6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, e' quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni. 7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente. 8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile e' pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo".12 9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa' partecipate.". 10. All'articolo 116, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, dopo le parole: "del terzo" sono inserite le seguenti: "e del quarto". 11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2:
  • 1)dopo le parole "primi tre periodi d'imposta" sono inserite le seguenti "dalla data di costituzione";
  • 2)in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva";
  • b)al comma 3, la lettera a) e' abrogata. 13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 15. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)). 16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
  • b)al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.". 17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b),". 19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 e' abrogato. 21. Le disposizioni del comma 21 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 22. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.";
  • b)nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo. 23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-bis e' abrogato. La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto. 24. All'articolo 25, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "o nell'interesse di terzi" sono inserite le seguenti: "o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere". 25. All'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: "La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute ne' costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate e' superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito". 25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtu' di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianita' maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. 26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. 2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. 3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso societa' semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.". 28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)nell'articolo 54:
  • 1)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
  • a)sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  • b)sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  • c)i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalita' estranee all'arte o professione. 1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. 1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale.";
  • 2)nel comma 5, dopo il primo periodo, e' inserito l seguente: "Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.";
  • b)nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) e' inserita la seguente: "g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;". 30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico. 31. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286 32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamita' pubbliche, resta ferma la deducibilita' degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita' pubbliche. 33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46. 34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. 34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

12

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 81) che "La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato".

Testo vigente dal 1 gennaio 2008 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 36, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14786/2026

    18 maggio 2026

    Umbria) - Efficacia retroattiva - Efficacia programmatoria del PRG - Edificabilità dei terreni compresi nel territorio comunale - Conseguenze. In tema di ICI e di IMU, a fronte della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma (nella specie, l'art. 22, comma 2, della l.r. Umbria n. 5 del 2014, da parte della sentenza della Corte cost. n. 164 del 2023) che abbia riconosciuto ai Comuni l'eccezionale facoltà di esprimere, in via retroattiva, la valutazione di compatibilità sismica del P.R.G. sulla base del parere reso da un organo consultivo comunale - così da confermare retroattivamente la validità del piano - la delibera consiliare in "sanatoria", intervenuta prima della formazione del giudicato amministrativo di annullamento delle delibere di approvazione e adozione del P.R.G., conserva l'efficacia programmatica del piano in ordine all'edificabilità dei terreni compresi nel territorio comunale, anche ai fini della determinazione del valore venale per la liquidazione del tributo, ai sensi dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamato dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 (nell'interpretazione di cui all'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006), almeno fino a quando non sia anch'essa annullata o sostituita in sede amministrativa, ovvero annullata in sede giurisdizionale; diversamente, in mancanza di pianificazione urbanistica, a seguito dell'annullamento giudiziale del P.R.G., il valore venale dell'area potrà essere determinato in base all'edificabilità di fatto, desunta da indici quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio delle zone limitrofe e la presenza di servizi essenziali o di altri elementi oggettivi incidenti sulla destinazione urbanistica.

    Art. 36 · Art. 13 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici

    Rassegna di maggio 2026, p. 246 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9263/2026

    13 aprile 2026

    In tema di imposte sui redditi, con riguardo alla tassazione dei proventi derivanti da attività illecite, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, il provvedimento di sequestro e confisca penale o la materiale restituzione dei proventi illeciti operano come causa di esclusione dall'imposizione derivante dalla perdita del possesso del reddito solo se intervenuti entro lo stesso periodo di imposta dell'acquisizione.

    Art. 36 · Art. 1854 c.c. · Art. 6 t.u.i.r. · Art. 1 t.u.i.r.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 391 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19818/2025

    17 luglio 2025

    In tema di imposte sui redditi, l'indebita percezione di emolumenti non fa venir meno l'obbligo di indicarli nella dichiarazione, stante il principio della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, indipendentemente dalla loro provenienza, mentre l'avvenuta restituzione al soggetto erogatore può avere rilievo ove effettuata entro la fine del periodo d'imposta cui il provento si riferisce e non successivamente, restando fermi, in tale ultimo caso, i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, per i quali si pone solo una questione di diritto al rimborso dell'imposta versata.

    Art. 36 · Art. 6 t.u.i.r. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 362 ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 337/2010

    Questione inammissibile
    24 novembre 2010

    Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 34- bis , del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 101, 104 e 136 Cost., in quanto - stabilendo, con norma innovativa indebitamente autoqualificata come di interpretazione autentica, che l'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 si interpreta nel senso che i proventi illeciti in esso indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, «sono comunque considerati come redditi diversi» - sottopone retroattivamente a tassazione, quali "redditi diversi", anche i proventi illeciti che non rientrano in detta categoria di redditi. In ordine all'asserita non riconducibilità alle categorie previste dal citato art. 6, comma 1 (redditi fondiari; di capitale; di lavoro dipendente; di lavoro autonomo; di impresa; diversi) dei proventi ripresi a tassazione (costituiti, nella specie, da somme illecitamente distratte, in favore della società di capitali contribuente, dall'amministratore di quest'ultima, il quale aveva agito a danno di altra società di capitali di cui aveva, parimenti, poteri di rappresentanza e delega), il rimettente si limita, ad affermare che essi non rientrano in alcuna delle ipotesi di "redditi diversi" elencate dall'art. 67 del d.P.R. n. 917 ed omette di prendere in considerazione le altre categorie reddituali. In particolare, la Commissione a quo non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni per cui i proventi in esame non siano riconducibili alla categoria dei "redditi d'impresa", motivazione tanto più necessaria in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 917 - corrispondente all'attuale art. 81 - qualifica come "reddito d'impresa", in forza di una specifica presunzione, il reddito complessivo delle società di capitali, indipendentemente dalla natura della fonte dalla quale esso derivi. Tale lacuna motivazionale in ordine alla possibilità di classificare i suddetti proventi illeciti nella categoria "reddito d'impresa" si risolve in un difetto di motivazione sull'applicabilità, nel giudizio a quo , della disposizione censurata, la quale si applica solo «qualora» i proventi illeciti «non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1» citato. Il descritto profilo di inammissibilità risulta assorbente rispetto a quello ulteriore della totale assenza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 23, 24, 97, 101, 104 e 136 Cost.

    Art. 36 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 394/2008

    Questione infondata
    28 novembre 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata dalla Commissione tributaria pro…

    Art. 11-quaterdecies Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 · Art. 42 cost. · Art. 36 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 266/2008

    Questione infondata
    10 luglio 2008

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione. Infatti, questioni identiche a quelle sollevate dal giudice a quo sono già state dichiarate manifestamente infondate con l'ordinanza n. 41 del 2008; né il giudice rimettente prospetta profili diversi da quelli già presi in esame nella citata pronuncia n. 41 del 2008, o comunque tali da indurre la Corte a modificare il precedente orientamento.

    Art. 11-quaterdecies Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2008. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

… da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 15. tolto: L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

… del medesimo testo unico. 31. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262 tolto: CONVERITO aggiunto: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286tolto: . 32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 2007, n. 244

    La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 81) che "La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art36 · fonte del testo

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