Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ((previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e)) secondo le modalita' previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, ((alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente)) di uno o piu' farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco ((rientrante nelle categorie di cui al comma 1)), purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile. (( Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita' medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. )) Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.". Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: "che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge"; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: "della provincia in cui ha sede la societa"; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola: "distribuzione ((,))". (( Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti: "9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo. 10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475". Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e' inserito il seguente: "4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo' essere titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.". Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' abrogato. ))

Testo vigente dal 12 agosto 2006

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 216/2014

    Questione infondata
    18 luglio 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 4, Cost., nella parte in cui non consente agli esercizi commerciali ivi previsti (c.d. parafarmacie) la vendita di medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica. Non è irragionevole prevedere per alcuni farmaci di fascia C (cioè quelli dispensabili nelle c.d. parafarmacie) la permanenza dell'obbligo della prescrizione medica e, di conseguenza, il divieto di vendita nelle parafarmacie. Infatti, anche se tra queste ultime e le farmacie sono ravvisabili una serie di elementi comuni, tuttavia permangono significative differenze in quanto solo le seconde sono assoggettate ad una serie di obblighi derivanti dalle esigenze di tutela della salute dei cittadini. Non sussiste, neppure, l'asserita violazione dell'art. 41 Cost. e del principio di tutela della concorrenza in quanto, in conformità col consolidato orientamento della Corte, il regime delle farmacie va ricondotto nella materia della «tutela della salute», anche se questa collocazione non esclude che alcune delle relative attività possano essere sottoposte alla concorrenza, come altre nell'ambito della medesima materia. Infatti, con l'art. 32 del d.l. n. 201 del 2011 il legislatore ha ulteriormente ampliato la possibilità per le parafarmacie di vendere medicinali di fascia C, mantenendo fermo il criterio della prescrizione medica quale discriminante tra i farmaci necessariamente dispensati dalle farmacie e quelli che possono esserlo anche dalle parafarmacie. D'altra parte, l'incondizionata liberalizzazione di questa categoria di farmaci inciderebbe, con effetti che non sono tutti prevedibili, sulla distribuzione territoriale delle parafarmacie le quali, diversamente dalle farmacie, non sono inserite nel sistema di pianificazione territoriale, col conseguente rischio di alterare il sistema stesso, che è posto, prima di tutto, a garanzia della salute dei cittadini. - Sulla riconducibilità del regime delle farmacie alla materia «tutela della salute», v. le citate sentenze nn. 255/2013, 231/2012, 150/2011, 295/2009, 430/2007 e 87/2006. - Sulla compatibilità della censurata normativa coi principi del diritto dell'Unione europea, sotto il profilo della tutela della libertà di stabilimento, v. le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea 5 dicembre 2013, in cause riunite C-159, 160 e 161/12, Venturini; 1° giugno 2010, in cause riunite C-570/07 e C-571/07, Blanco Perez e Chao Gomez, punti 70 e 71; 13 febbraio 2014, in causa C-367/12, Sokoll-Seebacher, punti 24-25.

    Art. 5 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 430/2007

    Questione infondata
    14 dicembre 2007

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promossa in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, in quanto la ricorrente ha omesso di svolgere, in riferimento a detta norma, censure sorrette da specifiche argomentazioni e tenuto anche conto del fatto che l'esigenza di una adeguata motivazione a sostegno dell'impugnativa nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale si pone in termini anche più pregnanti che in quelli in via incidentale. - Nello stesso senso, v. le citate sentenze n. 165/2007, n. 139/2006 e n. 450/2005.

    Art. 5 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica · Art. 117 cost. · Art. 3 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2006

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2006 al 12 agosto 2006. 46 parole tolte, 238 parole aggiunte.

… n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, aggiunto: previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalita' previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile. La … l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, tolto: con l'assistenza aggiunto: alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o piu' farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo … lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco aggiunto: rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e … con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile. aggiunto: Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita' medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile … comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola: "distribuzioneaggiunto: ,". Sono abrogati i commi 5, 6tolto: , 7, aggiunto: e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362tolto: . All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006aggiunto: , sono sostituiti dai seguenti: "9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo. 10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. tolto: 219, il comma 2 e' sostituito dal aggiunto: 475". Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e' inserito il seguente: "tolto: 2. Le attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale."aggiunto: 4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo' essere titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.". Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' abrogato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art5 · fonte del testo

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