Art. 12 — Disposizioni in materia dicircolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale

Fermi restando i principi di universalita', accessibilita' ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attivita' economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilita', i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale e' comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito. A tutela del diritto alla salute, alla salubrita' ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilita' urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalita' non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformita' ai principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalita' di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresi' essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica (( nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali.))

Testo vigente dal 12 agosto 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 452/2007

    Questione infondata
    21 dicembre 2007

    Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, anche nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, il quale riconosce ai Comuni la facoltà di autorizzare al trasporto di linea di passeggeri chi sia in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali. Infatti, pur se la materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali regionali, la disposizione censurata, la quale persegue l'obiettivo di accrescere l'offerta del trasporto pubblico locale implementando la platea degli operatori attivi sul mercato, dotando a tal fine l'ente locale di mezzi adeguati per incidere sugli assetti concorrenziali dell'intero mercato del trasporto di sua competenza, ma con una evidente ricaduta sulla libera circolazione delle persone nell'intero territorio nazionale, costituisce espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, e non travalica, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, i limiti di esercizio della competenza trasversale dello Stato, che è comprensiva della disciplina degli «strumenti di liberalizzazione dei mercati». - Sulla riconducibilità della materia del trasporto pubblico locale alla competenza residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 80 e 29/2006, n. 222/2005. - Sulla attitudine delle competenze esclusive statali di tipo trasversale ad intersecare qualsivoglia titolo di competenza legislativa regionale, v. la citata sentenza n. 80/2006. - Sulla necessità che gli interventi dello Stato nell'esercizio della competenza esclusiva di carattere trasversale in materia di tutela della concorrenza siano ragionevoli e proporzionati rispetto agli obiettivi attesi, v. le citate sentenze n. 14/2004 e n. 272/2004. - Sulla riconducibilità degli strumenti di liberalizzazione dei mercati alla competenza esclusiva statale di tipo trasversale in materia di tutela della concorrenza, v. la citata sentenza n. 401/2007.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 · Art. 6 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2006

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2006 al 12 agosto 2006. 14 parole aggiunte.

… rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica aggiunto: nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art12 · fonte del testo

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