Art. 35 — Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nell'articolo 19, terzo comma, la ((lettera)) e) e' sostituita dalla seguente: "e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.";
  • b)nell'articolo 68, primo comma, la ((lettera)) c-bis) e' soppressa;
  • c)nell'articolo 70, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: "Alle importazioni di beni indicati ((nel settimo e nell'ottavo comma)) dell'articolo 74, concernente ((disposizioni)) relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente,";
  • d)nell'articolo 74:
  • 1)((il settimo comma e' sostituito)) dal seguente: "Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli ((articoli)) 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
  • a)ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
  • b)ferro-leghe (v.d., 72.02);
  • c)prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
  • d)graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).".
  • 1-bis)((all'ottavo comma e' aggiunta la seguente lettera: "e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)")).
  • 2)((i commi nono e decimo sono abrogati)). Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: "non soggetta" nonche' le parole: "e 74, commi ottavo e nono".

Testo vigente dal 26 novembre 2003

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 2003 al 26 novembre 2003. 13 parole tolte, 34 parole aggiunte in 6 capoversi.

a) nell'articolo 19, terzo comma, la tolto: lett. aggiunto: lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.";

b) nell'articolo 68, primo comma, la tolto: lett. aggiunto: lettera c-bis) e' soppressa;

c) nell'articolo 70, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: "Alle importazioni di beni indicati tolto: nell'ottavo e nel nono aggiunto: nel settimo e nell'ottavo comma dell'articolo 74, concernente aggiunto: disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente,";

1) tolto: l'ottavo aggiunto: il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi … fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli tolto: artt. aggiunto: articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, …

aggiunto: 1-bis) all'ottavo comma e' aggiunta la seguente lettera: "e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)".

2) i commi tolto: decimo e undicesimo sono soppressi aggiunto: nono e decimo sono abrogati. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art35 · fonte del testo

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