Art. 11 — Misure urgenti in materia di antiriciclaggio

Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)((all'articolo 3, comma 11, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Ferme restando la legislazione vigente in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le competenze specifiche delle singole autorita' che lo compongono, il Comitato e' il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalita' di finanziamento del terrorismo degli enti che si occupano prioritariamente di raccogliere ed erogare fondi per scopi di natura caritatevole, religiosa, culturale, educativa, sociale o fraterna, oppure per svolgere altre attivita' considerate di pubblica utilita' e per condurre attivita' di sensibilizzazione circa il rischio a cui potrebbero essere esposti gli stessi enti"));
  • b)all'articolo 4-bis:
  • 1)al comma 2, dopo le parole: il «Comitato da'» e' inserita la seguente: «tempestiva»;
  • 2)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Quando la richiesta di congelamento e' indirizzata dalle Autorita' italiane a un altro Stato, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato fornisce a tale Stato ogni possibile e specifica informazione a supporto della designazione.». Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 1, comma 2:
  • 1)dopo la lettera p), e' inserita la seguente: «p-bis) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, quale definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ove non diversamente stabilito.»;
  • 2)la lettera bb) e' sostituita dalla seguente: «bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva o dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio del potere di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del presente decreto;»;
  • 3)la lettera ii) e' sostituita dalla seguente: «ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, ((...)) punto 3), della direttiva 2009/110/CE ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)), o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva (( (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015)), o dai prestatori di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis), ((del presente decreto)) con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale;»;
  • 4)dopo la lettera oo), e' inserita la seguente: «oo-bis) sanzioni finanziarie mirate: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, risorse economiche o altri beni a beneficio di persone ed entita' designate a norma delle decisioni del Consiglio, adottate sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e dei regolamenti del Consiglio ((,)) adottati sulla base dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ((,)) e in base alla normativa nazionale»;
  • 5)dopo la lettera qq-bis) e' aggiunta la seguente: «qq-ter) sportelli automatici per le cripto-attivita': gli sportelli automatici come definiti dall'articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2023/1113.»;
  • b)all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «e finanziamento del terrorismo», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
  • c)all'articolo 4:
  • 1)al comma 1, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
  • 2)al comma 2 dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;
  • 3)al comma 4, ((alinea,)) dopo le parole: «Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
  • 4)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, puo' individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva.»;
  • d)all'articolo 5:
  • 1)al comma 1, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,» e dopo le parole: «della analisi nazionale dei ((rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonche' di finanziamento)) della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;
  • 2)al comma 2, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;
  • 3)al comma 3, dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
  • 4)al comma 5 dopo le parole: «elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
  • 5)al comma 6: 5.1) alla lettera a), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, ((nonche' di finanziamento)) della proliferazione delle armi di distruzione di massa», e le parole: «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 14 e 16-ter»; 5.2) alla lettera d), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
  • 6)al comma 7, dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;
  • e)all'articolo 7:
  • 1)al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, ((nonche' di finanziamento)) della proliferazione delle armi di distruzione di massa» e le parole: «cui gli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «cui i soggetti obbligati»;
  • 2)al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
  • f)all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo» ((sono inserite le seguenti: "nonche' di finanziamento")) della proliferazione delle armi di distruzione di massa», e dopo le parole: «in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;
  • g)all'articolo 13, al comma 1, la parola: «membri» e' soppressa;
  • h)((nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 16-bis e' aggiunto il seguente:)) «Art. 16-ter (Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa). - 1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facolta' del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 2. I risultati dell'analisi, con le modalita' e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione ((delle armi di distruzione di massa)) e per l'adozione di misure di mitigazione proporzionali e adeguate al rischio rilevato. 3. La valutazione del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte dei soggetti obbligati, condotta ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, puo' integrare quella effettuata per il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed e' tenuta in considerazione ai fini dell'adozione delle procedure di mitigazione di cui all'articolo 16. 4. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate. La gestione e i controlli del predetto rischio possono essere parte integrante dei programmi di sanzioni finanziarie mirate e di conformita' esistenti per gestire e mitigare i rischi di finanziamento del terrorismo.»;
  • i)all'articolo 27, comma 5-bis, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo del gruppo prevedono presidi idonei a mitigare i rischi geografici associati ai Paesi a rischio piu' elevato.»;
  • l)((nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 45 e' aggiunto il seguente:)) «Art. 45-bis (Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attivita'). - 1. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attivita', designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. L'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale e' sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1 ((, del presente decreto)).»;
  • m)al capo V del titolo II, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attivita'»;
  • n)all'articolo 62, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 43, comma 3» ((sono sostituite)) dalle seguenti: «di cui agli articoli 43, comma 3, e 45-bis».

Testo vigente dal 10 agosto 2025

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Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2025 al 10 agosto 2025.

L’articolo è stato riscritto: il testo nuovo è quasi del tutto diverso da quello di prima, e un confronto parola per parola non aiuterebbe a leggerlo. Le due versioni si possono aprire dall’elenco qui sopra.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-30;95~art11 · fonte del testo

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