Art. 13 — Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni di interpretazione autentica
All'articolo 7, primo comma, lettera d), della legge 13 maggio 1983, n. 197, dopo le parole: «dal direttore generale del Tesoro» sono aggiunte le seguenti: «e dal direttore generale dell'Economia». Non sussistono rapporti di correlazione per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le societa' da queste ultime partecipate anche in modo indiretto. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile e di cui all'articolo 148, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per societa' si intendono esclusivamente enti, diversi dallo Stato e dalle amministrazioni pubbliche, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o finanziaria. ((I dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in ogni caso, possono essere nominati negli organi di amministrazione e controllo di societa' partecipate, anche indirettamente, dallo Stato e i relativi compensi sono corrisposti direttamente al medesimo Ministero, che provvede nel rispetto delle disposizioni vigenti)). L'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpreta nel senso che il Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifica le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Testo vigente dal 1 gennaio 2026
