Art. 28-quinquies — Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali
1. Al fine di incrementare l'efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al COVID-19, all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "procedimento penale" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' ai servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalita' dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies del codice penale"
Testo vigente dal 29 marzo 2022
