Art. 7 — Disposizioni in materia di punto di contatto unico. Procedura di infrazione n. 2018/2374

Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al capo I del titolo I, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Procedure telematiche). - 1. Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorita' competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non e' considerata come richiesta di documenti mancanti»;
  • b)all'articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinche' le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresi' che il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto. 1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea».

Testo vigente dal 17 gennaio 2022

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urn:nir:stato:legge:2021-12-23;238~art7 · fonte del testo

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