Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle citta' metropolitane Al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa». Sul predetto Fondo affluiscono le risorse iscritte in competenza, cassa e residui ((...)) nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi:
- a)dell'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b)dell'articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- c)dell'articolo 1, comma 1072, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- d)dell'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- e)dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- f)dell'articolo 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 e' istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme relative ad assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. In relazione agli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i soggetti beneficiari delle risorse perfezionano, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2025 l'obbligazione giuridicamente vincolante finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati. In caso di decadenza ai sensi del presente comma, i medesimi soggetti beneficiari sono comunque autorizzati a concludere le fasi autorizzative eventualmente gia' avviate ai fini del finanziamento ai sensi del comma 5, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo ((di cui al comma 1)). A decorrere dal 1° gennaio 2026, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ((adottati)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ricognizione degli interventi in corso al fine di verificare, anche attraverso i sistemi della Ragioneria generale dello Stato e quelli con essi interoperabili, l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente nonche' lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma procedurale. L'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti comporta, qualora sia scaduto il termine per la relativa assunzione, l'automatica decadenza dall'assegnazione delle risorse, che confluiscono nella sezione del Fondo di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 12. Eventuali anticipi ricevuti dalle amministrazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al netto delle spese effettivamente sostenute, e restano ivi acquisiti. Le risultanze del sistema di monitoraggio possono essere utilizzate quale prova documentale ai fini delle verifiche di cui al presente comma. Con il decreto di cui al comma 4 o con uno o piu' successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo, incluse quelle della sezione di cui al comma 2, sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con gli stanziamenti annuali del Fondo, con priorita' per gli interventi oggetto di decadenza ai sensi dei commi 3 e 4. L'assegnazione puo' riguardare anche solo la predisposizione o il completamento dell'attivita' di progettazione. I decreti di assegnazione delle risorse riportano per ciascun intervento il soggetto attuatore, i codici unici di progetto, il cronoprogramma procedurale con obiettivi verificabili e tempistiche di effettiva realizzazione ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica nonche' le modalita' di integrazione continua con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 302,5 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni dal 2025 al 2028 sono ripartite tra le province e citta' metropolitane ai sensi dell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le predette risorse sono erogate secondo le modalita' individuate dal comma 8. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al medesimo comma 8, le province e citta' metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' modificato il decreto di ripartizione delle risorse adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le annualita' dal 2025 al 2028 al fine esclusivo di recepire le seguenti modifiche:
- a)l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, in considerazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo, dall'articolo 1, commi 527 e 540 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dall'articolo 7, comma 4-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, ove necessario, delle procedure per la programmazione degli interventi in coerenza con le tempistiche per l'erogazione delle risorse;
- b)la revisione delle modalita' di trasferimento delle risorse secondo i seguenti criteri:
- 1)l'erogazione entro il 31 dicembre 2025 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla prima rata di anticipazione ((di cui all'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualita' 2025 e comunque per il periodo di cui all'alinea del presente comma)) sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 30 settembre 2025; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, e' proporzionalmente ridotto l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025 ((; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 ottobre 2025, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate));
- 2)((l'erogazione entro il 30 settembre 2026 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla seconda rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualita' 2026 e comunque per il periodo di cui all'alinea del presente comma sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 31 marzo 2026; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, e' proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 settembre 2026; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 luglio 2026, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate));
- 3)((l'erogazione, a ciascun ente territoriale: 3.1) entro il 30 settembre 2026, delle risorse residue per il 2026, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui al numero 1) per i quali il contratto e' stato stipulato alla data del 28 febbraio 2026; 3.2) entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, delle risorse assegnate per le successive annualita' e nei limiti delle stesse come indicati nell'allegato 2, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui ai numeri 1) e 2), per i quali il contratto e' stato stipulato rispettivamente alla data del 28 febbraio 2026 e alla data del 15 settembre 2026)).
- c)l'introduzione di meccanismi di revoca delle risorse coerenti con le disposizioni di cui al comma 9. Le risorse assegnate alle province e citta' metropolitane ai sensi dell'allegato 2 per gli anni ((dal 2025)) al 2028 rimaste inutilizzate in ciascuna annualita' per il mancato avvio ((delle procedure)) di affidamento entro il 30 settembre 2025 ((per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 31 marzo 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2))), per la mancata ((stipula)) dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026 ((per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 15 settembre 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2), nonche' per la mancata presentazione)) degli stati di avanzamento dei lavori nei termini previsti dal comma 8, lettera b), numero 3), sono accertate ((, sulla base della documentazione acquisita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente alle risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato,)) e revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il ((31 dicembre 2025 per le risorse relative all'annualita' 2025 ed entro il 30 settembre di ciascun anno per le risorse relative alle annualita' dal 2026 al 2028)). Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei ((trasporti, sono destinate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica,)) a incrementare il Fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, per la quota eventualmente trasferita all'ente territoriale, devono essere oggetto di versamento, a cura dell'amministrazione interessata, al netto delle spese effettivamente sostenute, all'entrata del bilancio dello Stato per restare ivi definitivamente ((acquisite)). Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 302,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
- a)quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1., del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, ((n. 101));
- b)quanto a 9,2 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione ((del)) fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno ((2025, allo scopo)) parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- c)quanto a 200 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- d)quanto a 102,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Con il decreto di cui al comma 8 si provvede ((, tramite le risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato nonche' mediante espressa attestazione da parte degli enti beneficiari,)) alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento sulla base del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ((n. 127)) del 18 maggio 2020, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca. Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi dei commi da 2 a 5 sono destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Testo vigente dal 10 agosto 2025
