Art. 15 — Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 559, la parola: «regionali» e' soppressa;
- b)al comma 560, le parole: «Le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome» e le parole: «nonche' le corrispondenti risorse a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» sono soppresse. Al fine di promuovere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, lo sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e di tecnologie suscettibili di incrementare la produttivita' e la competitivita' del comparto primario, nonche' di favorire la modernizzazione delle imprese agricole, la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, la dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. ((All'articolo 37 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((alla rubrica, le parole: "e dei prodotti agroalimentari italiani" sono soppresse;))
- b)((al comma 1, le parole: ", e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia" sono soppresse;))
- c)((il comma 4 e' abrogato.)) ((All'articolo 1, comma 555, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((dopo le parole: "in favore delle imprese zootecniche" sono inserite le seguenti: ", riconosciute come focolaio dell'infezione,";))
- b)((le parole: "dell'abbattimento" sono sostituite dalle seguenti: "della morte e dell'impossibilita' di utilizzo produttivo".)) ((L'Associazione nazionale dei comuni italiani e' autorizzata a destinare, nella misura di 1.500.000 euro, la quota delle residue disponibilita' relative a programmi di promozione dei prodotti italiani di qualita' al fine di supportare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Alla compensazione degli effetti finanziari per l'anno 2025 si provvede:))
- a)((quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;))
- b)((quanto a 1.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste)).
Testo vigente dal 10 agosto 2025
